Art. 14. 
                        Disposizioni generali 
  1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della  legge
28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a  valere  sulle  disponibilita'
del predetto Fondo, contributi agli  interessi  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 15 del  presente  decreto  a  fronte  di  operazioni  di
finanziamento di crediti anche nella forma di locazione  finanziaria,
relativi a esportazioni di merci,  prestazioni  di  servizi,  nonche'
esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. 
  2. I contributi agli  interessi  possono  essere  estesi  anche  ai
finanziamenti relativi alla fase di approntamento della  fornitura  a
fronte di titoli di credito rilasciati  dal  debitore  estero,  o  di
altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. 
  3. La tipologia e le caratteristiche delle  operazioni  ammissibili
al contributo sono stabilite con delibera del CIPE  su  proposta  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di  concerto  con  il  Ministro  del  commercio  con   l'estero.   Le
condizioni, le modalita' e i tempi della concessione  dei  contributi
sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica,  di  concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero. 
  4. Salvo  quant'altro  previsto  dall'articolo  3  della  legge  26
novembre 1993, n.  489,  i  membri  dell'organismo  che  delibera  in
materia  agevolativa  non  possono  essere  dipendenti  del  soggetto
gestore o di societa' controllata dallo stesso o  essere  membri  dei
competenti organi statutari del suddetto  gestore  o  delle  societa'
anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di
voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore. 
 
           Note all'art. 14:
            -  La    legge 28 marzo 1973,   n. 295, recante: "Aumento
          del Fondo di dotazione   del  Mediocredito    centrale"  e'
          pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale    n. 153   del 15
          giugno 1973.  Il testo  dell'art. 3  cosi' recita:
            "Art. 3. - E' istituito presso l'Istituto centrale per il
          credito a medio termine (Mediocredito centrale) un    fondo
          per  la concessione in sostituzione e a completamento delle
          operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e)  ed  f)
          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
          n. 265, o  anche abbinati   con le operazioni    stesse  di
          contributi   nel      pagamento   degli      interessi  sui
          finanziamenti   che gli istituti ed  aziende    ammessi  ad
          operare con  il Mediocredito centrale concedono senza o con
          parziale ricorso al Mediocredito stesso.
            2. A partire  dall'anno 1971 e' attribuito allo  Stato il
          dividendo  sui  suoi  apporti    al  fondo di dotazione del
          Mediocredito centrale. A decorrere dal    bilancio  che  si
          chiude  al  31 dicembre 1991  gli otto decimi del  relativo
          ammontare sono  destinati al fondo  di dotazione stesso;  i
          residui due  decimi  del  dividendo sono   utilizzati   per
          incrementare    la   riserva   straordinaria dell'Istituto,
          nonche'   per iniziative    per     studi     e    ricerche
          attinenti   alle   finalita' istituzionali del Mediocredito
          centrale.
            3.  I    limiti  e  le modalita'   per la concessione del
          contributo  nel  pagamento    degli  interessi     verranno
          indicati  annualmente nel  piano generale di utilizzo delle
          disponibilita'  finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
          24 della legge 28 febbraio1967, n. 131".
            - La legge  26 novembre 1993, n. 48, reca:  "Proroga  del
          termine  di cui all'art. 7, comma 6, della  legge 30 luglio
          1990, n. 218, recante disposizioni per la  ristrutturazione
          e la integrazione del patrimonio degli istituti  di credito
          di    diritto pubblico, nonche'  altre norme sugli istituti
          medesimi". Il testo dell'art. 3 cosi' recita:
            "Art. 3. - 1. Le  societa'  per  azioni  derivanti  dalla
          trasformazione del Mediocredito centrale  e della Cassa per
          il    credito  alle  imprese  artigiane   succedono     nei
          diritti,    nelle   attribuzioni     e    nelle  situazioni
          giuridiche  dei quali gli  enti originari erano titolari in
          forza di   leggi, di provvedimenti    amministrativi  e  di
          contratti.  Le  societa'  per azioni   di cui al precedente
          periodo stipulano apposite convenzioni,   per   concessioni
          decennali,   con   le  amministrazioni competenti   per  le
          agevolazioni,  sentita   la  Banca   d'Italia,  provvedendo
          altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
          separate   contabilita' relativi  a tali concessioni.  Alla
          scadenza della concessione,  la gestione  dei provvedimenti
          agevolativi sara' affidata    anche    ad    una    o  piu'
          societa'    che    presentino    adeguati  requisiti     di
          affidabilita'      imprenditoriale.     Le      convenzioni
          determinano    altresi'    i    compensi    e  i   rimborsi
          spettanti  per  la gestione dei provvedimenti agevolativi.
            2. Le convenzioni  indicate al comma 1 possono  prevedere
          che anche l'ente creditizio al quale  per    effetto  della
          successione  di  cui allo stesso   comma   e' assegnata  la
          gestione  di   un fondo   pubblico   di  agevolazione,  sia
          tenuto    a stipulare a sua volta  convenzioni con le altre
          banche per disciplinare  la    concessione,  a  valere  sul
          fondo,  di  contributi relativi  a finanziamenti  da queste
          erogati.   Tali ultime  convenzioni  sono  approvate  dalla
          pubblica amministrazione competente.
            3.  I    privilegi e   le garanzie   di qualsiasi   tipo,
          rispettivamente costituiti o prestate  a favore degli  enti
          originari di  cui al comma 1,  conservano il  loro  grado e
          la  loro    validita'   a favore   delle societa' derivanti
          dalla  trasformazione     senza  necessita'     di   alcuna
          formalita' o annotazione.
            4.    Gli organi   in   carica alla  data di  entrata  in
          vigore  della presente legge   provvedono entro   tre  mesi
          agli  adempimenti previsti dalla legge stessa.
            5.    Fino alla   stipula  delle  convenzioni di  cui  al
          comma i  si applicano le disposizioni vigenti.
            6.   Sono abrogati   l'art. 4   della legge    22  giugno
          1950,  n.    445, nonche'   l'art. 17,   il   sesto   comma
          dell'art.  34,  lettera c)  del secondo comma  dell'art. 37
          e i  commi terzo  e quarto   dell'art. 39  della  legge  25
          luglio 1952, n. 949".