Art. 14. Disposizioni generali 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. 2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. 3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.
Note all'art. 14: - La legge 28 marzo 1973, n. 295, recante: "Aumento del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 15 giugno 1973. Il testo dell'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione in sostituzione e a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. 2. A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale. 3. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio1967, n. 131". - La legge 26 novembre 1993, n. 48, reca: "Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi". Il testo dell'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con le altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. 4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. 5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma i si applicano le disposizioni vigenti. 6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonche' l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, lettera c) del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949".