Art. 16. 
    Disposizioni in materia di attivita' del soggetto gestore del 
   Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. 
  1. Al fine esclusivo di  ottimizzare  la  gestione  degli  oneri  a
carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi  di  interesse  o  di
cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge  28
maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato  ad
effettuare, su direttive del Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, operazioni  di  copertura,  totale  o
parziale, di rischi sui tassi di interesse o  di  cambio,  anche  per
importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le  durate
delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi  o  oneri  derivanti
dalle  suddette  operazioni  di  copertura  vengono   accreditati   o
addebitati al citato Fondo. 
  2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della  legge
28 maggio 1973, n. 295, per le  necessita'  operative  connesse  alla
predetta  gestione  puo'  essere  autorizzato  a  contrarre  mutui  e
prestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sul
mercato nazionale o estero, nei limiti  stabiliti  dal  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro del commercio con  l'estero.  Il
netto ricavo e' versato in apposito conto di Tesoreria  intestato  al
soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi,
dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. 
 
           Nota all'art. 16:
            -  Sulla  legge  28 maggio 1973, n. 295, art. 3 vedi nota
          all'art. 4.