Art. 17. 
            Piano previsionale dei fabbisogni finanziari 
  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero,  delibera  il
piano  previsionale  dei  fabbisogni  finanziari  del  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della  legge  28  maggio  1973,  n.  295,  per  l'anno
successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14. 
  2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare  al  Fondo
di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio  1973,  n.  295,  per  la
corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di  cui
all'articolo 14, e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. 
 
           Nota all'art. 17:
            -  Sulla    legge 29 maggio 1973,   n. 295, art. 3,  vedi
          nota all'art.  14.