Art. 17. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14. 2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14, e' stabilito annualmente con la legge finanziaria.
Nota all'art. 17: - Sulla legge 29 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota all'art. 14.