Art. 18. Relazione al Parlamento 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.