Art. 18.
                       Relazione al Parlamento
  1.  Entro  il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una
relazione   sugli  interventi  effettuati  nell'anno  precedente  dal
soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo,
contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in
corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.