Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti gia' emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della legge 6 marzo 1987, n. 78. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
Nota all'art. 19: - La legge 24 maggio 1977, n. 227, citata, reca agli articoli 18, comma 4, 19, comma 2, e 24 quanto segue: "Art. 18, comma 4. Le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita' del costo della provvista". "Art. 19, comma 2. Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio". "Art. 24. - 1. In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potra' corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara' fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge. Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potra' altresi' corrispondere: a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonche' ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge; b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi; c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche estere che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonche' l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati". - Il titolo IV della legge n. 227/1977 reca: "finanziamento dei crediti a medio termine relativi alle esportazioni di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero" e' abrogato. Gli articoli dal 28 al 30, dal 36 al 37 della legge n. 227/1977 sono abrogati. - La legge 6 marzo 1987, n. 78, recante: "Estensione delle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1987.