Art. 19.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni vigenti gia' emanate dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo
19,  secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n.
227,  e  successive  modifiche ed integrazioni, nonche' della legge 6
marzo 1987, n. 78.
  2.  Salvo  quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e
gli  articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
nonche'  la  legge  6  marzo  1987,  n. 78, e ogni altra disposizione
incompatibile con il presente decreto legislativo.
 
           Nota all'art. 19:
            -  La  legge   24 maggio 1977, n. 227, citata,  reca agli
          articoli 18, comma 4, 19, comma 2, e 24 quanto segue:
            "Art.  18,  comma  4.  Le   condizioni,  le  modalita'  e
          i  tempi dell'intervento del Mediocredito centrale    nelle
          operazioni  di  cui  al primo comma del   presente articolo
          saranno stabiliti  con decreto del Ministro per il  tesoro,
          sentito    il Comitato interministeriale per il credito  ed
          il  risparmio,  tenendo conto  anche  della durata    delle
          operazioni,  delle  valute    nelle quali sono espresse  le
          transazioni  e   della   variabilita'   del   costo   della
          provvista".
            "Art.  19, comma   2. Le operazioni di cui all'art.  18 e
          all'art. 24 della presente  legge possono essere   compiute
          o  estese alla  fase di approntamento  della   fornitura  a
          fronte  di   titoli  di  credito rilasciati dal    debitore
          estero    prima  della    materiale  esportazione, anche se
          depositati presso una  banca nazionale od estera,  oppure a
          fronte   di idonea   documentazione.   Le modalita'    sono
          stabilite   con decreto    del    Ministro   del    tesoro,
          sentito    il   Comitato interministeriale per il credito e
          il risparmio".
            "Art. 24.    -  1.  In  estensione    a  quanto  previsto
          dall'art.    2 della legge   30  aprile  1962,  n.  265,  e
          successive    modificazioni,    il  Mediocredito   centrale
          potra'   corrispondere   agli     operatori  nazionali  che
          ottengano finanziamenti all'estero   a  fronte  di  singoli
          contratti  di  fornitura   di merci   e servizi  nonche' di
          esecuzione di  studi e lavori un contributo agli interessi,
          la cui misura sara'  fissata  dal  Ministro  del    tesoro,
          secondo  le   modalita' previste al  quarto comma dell'art.
          18 della presente legge.
            Con  le  stesse  modalita'  e  condizioni    di  cui   al
          precedente  comma  il Mediocredito centrale potra' altresi'
          corrispondere:
            a) un  contributo agli interessi  agli acquirenti  esteri
          di   beni e servizi   nazionali  nonche'   ai   committenti
          esteri   di      studi,  progettazioni    e    lavori    da
          eseguirsi    da   imprese   nazionali,   in relazione  alle
          operazioni    assicurate   ai   sensi   del   primo   comma
          dell'art. 16 della presente legge;
            b) un    contributo  agli  interessi    in  favore  degli
          istituti    e  delle  aziende di   credito di cui al  regio
          decreto legge 12   marzo 1936,  n.    375,  e    successive
          modificazioni,    limitatamente ai   crediti nascenti dalle
          operazioni previste  alle  lettere a),  b), c),  f)   e  n)
          del  precedente art.  15, che detti  istituti ed aziende di
          credito  siano  autorizzati  ad   effettuare   per   durate
          superiori a 18 mesi;
            c)  un contributo  agli interessi  in favore  di istituti
          e  banche estere  che finanzino  direttamente  esportazioni
          di   beni e   servizi prodotti   da   imprese    nazionali,
          nonche'  l'esecuzione  di  studi, progettazioni e lavori da
          esse effettuati".
            -  Il    titolo  IV    della  legge  n.    227/1977 reca:
          "finanziamento dei crediti a  medio termine  relativi  alle
          esportazioni  di    merci, alla prestazione   di   servizi,
          all'esecuzione di  lavori   all'estero"   e' abrogato.  Gli
          articoli  dal    28  al 30,   dal 36 al  37 della  legge n.
          227/1977 sono abrogati.
            - La legge 6 marzo 1987,   n.  78,  recante:  "Estensione
          delle  filiali  all'estero  di banche italiane dei benefici
          previsti dagli articoli 16  e  24  della  legge  24  maggio
          1977, n. 227, e successive modificazioni, in   materia   di
          assicurazione      e      finanziamento     dei     crediti
          all'esportazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          60 del 13 marzo 1987.