Art. 20. 
Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione
    della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero. 
 
  1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, nonche' al comma 2, lettere a), b), f),
g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese"
e: "societa'" e' soppressa la parola "miste"; 
  b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese
italiane", sono inserite  le  seguenti:  "ovvero  da  imprese  aventi
stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea,  controllate
da imprese italiane,"; 
  c) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
lettere: 
  "h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad  otto
anni, alle imprese o societa' estere di cui alla  lettera  b),  anche
nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per
la ricostruzione e lo sviluppo  (BERS),  la  Banca  Europea  per  gli
investimenti (BEI), la International financial  corporation  (I.F.C.)
ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il  25  per
cento  dell'impegno  finanziario  previsto  dal  programma  economico
dell'impresa o societa' estera; 
  h-ter) a partecipare a  societa'  italiane  o  estere  che  abbiano
finalita' strumentali correlate al perseguimento degli  obiettivi  di
promozione e di sviluppo delle  iniziative  di  imprese  italiane  di
investimento  e  di   collaborazione   commerciale   ed   industriale
all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di
factoring."; 
  d) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Le partecipazioni  acquisite  dalla  Simest  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 1 non possono superare di norma la  quota  del  25  per
cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e  devono
essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti,  entro  otto
anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata
su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, stabilisce: 
  a)  le  ipotesi  in  cui  il  limite  del  25   per   cento   della
partecipazione puo' essere aumentato; 
  b) le ipotesi in  cui  il  termine  per  la  cessione  puo'  essere
prorogato; 
  c) le ipotesi in  cui,  in  ragione  dell'uso  di  fondi  specifici
destinati  allo  scopo,  non  si  applicano  il  limite  massimo   di
partecipazione o l'obbligo di cessione; 
  d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a.  puo'  essere  autorizzata  a
partecipare ad aumenti del capitale sociale di  societa'  di  diritto
italiano  interamente  destinati  a  realizzare   l'acquisizione   di
partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 
  2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e'
subordinata  all'impegno  degli  altri  azionisti  o   di   terzi   a
riacquistare  le  partecipazioni  stesse  nei  termini  e  al  prezzo
indicato al comma 1."; 
  e) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per  la  parte
degli  stessi  determinati   da   plusvalenze   sulle   cessioni   di
partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti  gli  azionisti
diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del
commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato
per essere contestualmente riassegnata ad  un  apposito  capitolo  di
spesa del Ministero del commercio con l'estero per  le  finalita'  di
cui alla presente legge."; 
  f) all'articolo 4, comma 1, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3  della
legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi  agli  interessi
agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa'
o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita',
condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto
con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo  3,
commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.". 
  2. Gli operatori italiani che  partecipano  a  societa'  e  imprese
all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per
le rispettive quote  di  partecipazione  alla  garanzia  assicurativa
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE),
secondo le modalita' e condizioni contenute nella delibera  del  CIPE
prevista dall'articolo 2, comma 3. 
  3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il
primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La   Simest   S.p.a.
corrisponde contributi agli interessi alle piccole  e  medie  imprese
anche cooperative, e ai loro consorzi  e  associazioni,  cui  possono
partecipare enti pubblici economici  e  altri  organismi  pubblici  e
privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro  quota,  o
parte di essa, di  capitale  di  rischio  nelle  societa'  o  imprese
all'estero.". 
 
           Note all'art. 20:
            -  La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla
          promozione della  partecipazione  a societa'   ed   imprese
          miste all'estero"  e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale,
          n.  101  del   3 maggio  1990. Le disposizioni di  cui agli
          articoli 1,  3 e 4 esistenti,   alla  data  di  entrata  in
          vigore   del presente decreto, sono  modificate. Si riporta
          il testo degli articoli 1, 3 e 4 con le novelle apportate:
            "Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con  l'estero  e'
          autorizzato  a  promuovere la costituzione di  una Societa'
          finanziaria per azioni, denominata  Societa'  italiana  per
          le    imprese    all'estero -   SIMEST S.p.a., con  sede in
          Roma, avente per  oggetto la  partecipazione ad imprese   e
          societa'  all'estero   promosse  o  partecipate da  imprese
          italiane,     ovvero  da      imprese      aventi   stabile
          organizzazione   in     uno  Stato  dell'Unione    europea,
          controllate da imprese   italiane, nonche' la    promozione
          ed    il    sostegno   finanziario,   tecnicoeconomico   ed
          organizzativo     di       specifiche    iniziative      di
          investimento     e    di  collaborazione    commerciale  ed
          industriale    all'estero   da parte  di imprese  italiane,
          con preferenza   per    quelle    di  piccole    e    medie
          dimensioni,  anche  in forma   cooperativa, comprese quelle
          commerciali, artigiane e turistiche.
            2.  La  Simest  S.p.a.,  anche avvalendosi,  in  base  ad
          apposita convenzione,  dei servizi  dell'Istituto  centrale
          per  il credito  a medio termine  (Mediocredito  centrale),
          provvede  in  particolare, sulla base  di    programmi  che
          evidenziano  gli   obiettivi  di  ciascuna iniziativa:
            a) a promuovere la costituzione   di societa'  all'estero
          da parte di di  societa'  ed  imprese,  anche  cooperative,
          e   loro   consorzi  e associazioni cui possono partecipare
          enti pubblici  economici  ed  altri  organismi  pubblici  e
          privati;
            b)  a partecipare,  con  quote di  minoranza,  nel limite
          indicato  all'art.  3,    comma 1,   a societa' ed  imprese
          all'estero,  anche gia' costituite;
            c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni  e
          acquistare  certificati  di  sottoscrizione  e diritti   di
          opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di  cui
          alle   lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera
          b);
            d) a  partecipare ad  associazioni temporanee  di imprese
          ed altri accordi di  cooperazione tra societa'  ed  imprese
          all'estero,  con il limite previsto alla lettera b);
            e)  ad    effettuare a favore  delle societa' ed  imprese
          partecipate, ogni    altra   operazione    di    assistenza
          tecnica,  amministrativa, organizzativa e finanziaria;
            f)   ad  effettuare  ricerche  di   mercato,  sondaggi  e
          studi     di  fattibilita',  anche      mediante   apposite
          convenzioni,  preordinate alla costituzione di  societa' ed
          imprese   all'estero,   anche     d'intesa  con  l'Istituto
          nazionale per il commercio con l'estero (ICE);
            g)  a rilasciare  garanzia  in  favore di   aziende    ed
          istituti   di credito italiani  o esteri per  finanziamenti
          a soci esteri  locali a fronte  della  loro  partecipazione
          nelle    societa'   ed imprese,  nel rispetto del limite di
          cui alla lettera b);
            h) a partecipare, in posizione  di minoranza, a  consorzi
          e  societa'  consortili   fra piccole  e medie  imprese che
          abbiano come  scopo la prestazione  di   servizi reali    a
          favore    di  imprese    all'estero   ed usufruiscano   dei
          contributi   o  di    altre  agevolazioni    del  Ministero
          dell'industria, delcommercio e dell'artigianato;
            hbis)   a    concedere  finanziamenti,  di    durata  non
          superiore  ad otto anni, alle  imprese o   societa'  estere
          di  cui  all'art. 1,  comma 2, lettera b) anche nell'ambito
          di  operazioni di cofinanziamento con la Banca europea  per
          la  ricostruzione e lo  sviluppo (BERS),  la Banca  europea
          per    gli    investimenti    (BEI),    la    International
          financial  corporation  (I.F.C.)   ovvero   altri      enti
          sovrannzionali,  in misura non eccedente  il  25 per  cento
          dell'impegno  finanziario previsto  dal programma economico
          dell'impresa o societa' estera;
            hter)    a   partecipare a   societa'  italiane  o estere
          che     abbiano  finalita'  strumentali      correlate   al
          perseguimento   degli    obiettivi  di  promozione    e  di
          sviluppo delle    iniziative  di    imprese  italiane    di
          investimento     e  di    collaborazione    commerciale  ed
          industriale   all'estero,   quali   societa'   finanziarie,
          assicurative, di leasing e di factoring.
            3. Le finalita'  di cui alle lettere  e) ed f) del  comma
          2  possono essere   perseguite    anche  avvalendosi    dei
          consorzi   e  societa' consortili di  cui alla  lettera  h)
          del  medesimo  comma 2  e di quelli per il commercio estero
          di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In  tali    casi
          il   pagamento   dei corrispettivi,  secondo  i  valori  di
          mercato,   da parte    dell'impresa    italiana  o    mista
          interessata    puo' essere subordinato in  tutto o in parte
          al conseguimento  di utili di esercizio dell'impresa mista.
            4. Il capitale sociale iniziale  della Simest S.p.a.  non
          puo'  esere  superiore a lire  98 miliardi, ripartito in 98
          milioni  di azioni del valore nominale    di  lire    mille
          ciascuna,  ed   e' sottoscritto   per 50 milioni di  azioni
          dal Ministro del   commercio con l'estero, o    da  un  suo
          delegato,    per  conto  dello  Stato.    Per 30 milioni di
          azioni esso puo'  essere    sottoscritto  dal  Mediocredito
          centrale,    anche  in deroga al   proprio    statuto.   Il
          residuo  capitale   sociale  puo'  essere sottoscritto   da
          enti    pubblici,  da    istituti ed   aziende di   credito
          ammessi ad operare  ai sensi della legge 24 maggio    1977,
          n.  227,  nel  rispetto    della    relativa   normativa di
          vigilanza,  da  associazioni imprenditoriali  di  categoria
          delle  imprese  di  cui  ai  commi  1  e  2 e da societa' a
          partecipazione statale.
            5. Sono  autorizzati successivi aumenti di   capitale  da
          effettuarsi  negli    anni  1991    e    1992  sino    alla
          complessiva  somma  di lire  400 miliardi,   di cui    lire
          100    miliardi   annui riservati   allo Stato   I predetti
          aumenti di capitale    possono  essere  sottoscritti  anche
          dagli  altri    soggetti indicati   al comma  4, in  misura
          proporzionale  alle quote di partecipazione rispettivamente
          detenute.
            6. Il consiglio di amministrazione   della Simest  S.p.a.
          e' composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del   commercio con
          l'estero, nomina  cinque membri dello stesso,  compreso  il
          presidente:    tre    di     questi     sono     designati,
          rispettivamente,  dai  Ministri degli  affari  esteri,  del
          tesoro  e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            7.    Il  collegio   sindacale della   Simest S.p.a.   e'
          formato   da  tre  membri  effetivi  e  due  supplenti.  Il
          presidente  e  uno  dei  membri sono designati dal Ministro
          del tesoro tra i    funzionari  della  Ragioneria  generale
          dello Stato.
            8.    La Simest   S.p.a.   e'   regolata da   un  proprio
          statuto ed  e' soggetta alla normativa sulle  societa'  per
          azioni".
            "Art.  3.  - 1. Le  partecipazioni acquisite dalla Simest
          S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare il 25  per
          cento  del  capitale  o  fondo   sociale della   societa' o
          impresa e  devono essere  cedute, a prezzo non inferiore  a
          valori correnti, entro otto  anni dalla prima acquisizione.
          Il CIPE, con propria   delibera adottata  su  proposta  del
          Ministro  del  commercio   con l'estero di concerto con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, stabilisce:
            1)    le    ipotesi   in  cui  il    limite  del  25  per
          cento  della partecipazione puo' essere aumentato;
            2)  le ipotesi  in  cui  il termine   per   la   cessione
          puo'  essere prorogato;
            3)   le ipotesi  in  cui,  in ragione  dell'uso  di fondi
          specifici destinati  allo  scopo,  non  si   applicano   il
          limite  massimo  di partecipazione o l'obbligo di cessione;
            4)  le    ipotesi in cui   la Simest   S.p.a. puo' essere
          autorizzata a partecipare ad  aumeuti del capitale  sociale
          di societa'  di diritto italiano  interamente     destinati
          a    realizzare      l'acquisizione    di partecipazioni di
          imprese o societa' all'estero.
            2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest
          S.p.a.  e'  subordinata    all'impegno      degli     altri
          azionisti     o     di       terzi    a  riacquistare    le
          partecipazioni   stesse   nei   termini   e    al    prezzo
          indicato al comma 1"
             3. (Soppresso).
            4.    Una quota   delle partecipazioni   complessivamente
          assunte  deve essere  effettuata mediante  il  conferimento
          di  servizi o   comunque destinata   all'acquisizione    di
          questi.  Tale    quota    e'    determinata  ognianno   dal
          Ministro  del    commercio   con   l'estero,   sentiti   il
          direttore      generale  della     Sezione  speciale    per
          l'assicurazione  del credito    all'esportazione    (SACE),
          il   direttore    generale   del Mediocredito centrale e il
          direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio
          estero.
            5. Gli  utili conseguiti  dalla Simest S.p.a.,  anche per
          la parte degli    stessi  determinati    da     plusvalenze
          sulle    cessioni     di partecipazioni effettuate, possono
          essere distribuiti agli azionisti diversi dallo  Stato.  La
          quota di utili di competenza del Ministro del commercio con
          l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere   contestualmente    riassegnata  ad    un  apposito
          capitolo di  spesa  del    Ministero  del  commercio    con
          l'estero per le  finalita' di cui alla presente legge".
            "Art.  4.  -  1.  Il  soggetto  gestore  del fondo di cui
          all'art. 3 della legge 28 maggio  1973, n. 295, corrisponde
          contributi agli interessi agli operatori italiani a  fronte
          di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte
          di  essa,  di  capitale di rischio nelle societa' o imprese
          all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita',
          condizioni  ed  importo massimo stabiliti   con decreto del
          Ministro del tesoro, del  bilancio e  della  programmazione
          economica,    di  concerto con   il Ministro  del commercio
          con l'estero.  Si applica  l'art. 3, commi 1, 2 e  5  della
          legge  26  novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso  e'
          stabilito  in misura  pari  al 50  per cento  di quello  di
          riferimento  determinato    per   il   credito    agevolato
          del    settore  industriale  ai    sensi dell'art. 20   del
          decreto del  Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,
          n.  902,  in vigore alla data  di stipula del contratto  di
          finanziamento. I  relativi oneri sono a   carico del  fondo
          di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
            2.  In  caso  di  mancato   conferimento, anche parziale,
          della prevista quota di capitale  di rischio nella societa'
          o  impresa, si applicano le disposizioni di  cui all'art. 7
          del decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.   394 e
          relative norme d'attuazione.
            3.  Gli operatori  italiani che  partecipano a   societa'
          e  imprese all'estero partecipate  dalla Simest S.p.a. sono
          ammessi,    nei    limiti   delle   rispettive   quote   di
          partecipazione, alla garanzia assicurativa della    Sezione
          speciale      per     l'assicurazione      del      credito
          all'esportazione    (SACE)    per  i    rischi  politici  e
          per     quelli   commerciali   derivanti      dal   mancato
          trasferimento  di   fondi spettanti all'impresa   italiana,
          per   qualsiasi  ragione   non    imputabile  all'operatore
          nazionale    secondo modalita'   e condizioni   che saranno
          all'uopo  determinate  dal  comitato  di   gestione   della
          medesima SACE".
            - Sulla legge 26 novembre 1993, n.  489, art. 3, commi 1,
          2, 5 vedi nota all'art. 14.
            -    La   legge   5   ottobre    1991,   n.   317,  reca:
          "Interventi   per l'innovazione   e lo    sviluppo    delle
          piccole  imprese" e'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.    237   del 9   ottobre   1991.  Il  testo dell'art. 14
          (agevolazioni per la diffusione  commerciale), comma 2,  e'
          modificato,  nel  primo  periodo,  dal presente decreto. Si
          riporta il testo del comma 2 come modificato  dal  presente
          decreto.
            "2.    La  SIMEST    S.p.a. corrisponde   contributi agli
          interessi  alle  piccole     e   medie      imprese   anche
          cooperative,    e  ai   loro consorzi   e associazioni, cui
          possono  partecipare  enti  pubblici  e   altri   organismi
          pubblici  e privati a fronte di operazioni di finanziamento
          della loro quota,   o parte   di essa,   di  capitale    di
          rischio   nelle societa'  o imprese all'estero.  Gli stessi
          operatori sono   ammessi alla garanzia  assicurativa  della
          Sezione   speciale   per   l'assicurazione     del  credito
          all'esportazione  (SACE),  nei  limiti   delle   rispettive
          quote   di partecipazione,  per  i  rischi  politici e  per
          quelli  commerciali derivanti dal  mancato trasferimento di
          fondi  spettanti alle imprese italiane,    per    qualsiasi
          ragione    non      imputabile    all'operatore  nazionale,
          secondo   modalita'   e  condizioni  che  saranno  all'uopo
          determinate dal comitato di gestione  della  SACE  per  gli
          interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge
          n. 100 del 1990.