Art. 20. Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero. 1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, nonche' al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese" e: "societa'" e' soppressa la parola "miste"; b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese italiane", sono inserite le seguenti: "ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,"; c) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring."; d) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce: a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato; b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato; c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione; d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1."; e) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge."; f) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.". 2. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalita' e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3. 3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero.".
Note all'art. 20: - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 101 del 3 maggio 1990. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate. Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 con le novelle apportate: "Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa' finanziaria per azioni, denominata Societa' italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a., con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa' all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonche' la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. 2. La Simest S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenziano gli obiettivi di ciascuna iniziativa: a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero da parte di di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese all'estero, anche gia' costituite; c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b); d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese ed altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b); e) ad effettuare a favore delle societa' ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria; f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di societa' ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE); g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b); h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e societa' consortili fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato; hbis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovrannzionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; hter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring. 3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista. 4. Il capitale sociale iniziale della Simest S.p.a. non puo' esere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale. 5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute. 6. Il consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. e' composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. Il collegio sindacale della Simest S.p.a. e' formato da tre membri effetivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. 8. La Simest S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni". "Art. 3. - 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare il 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce: 1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato; 2) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato; 3) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione; 4) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumeuti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1" 3. (Soppresso). 4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota e' determinata ognianno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge". "Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5 della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e relative norme d'attuazione. 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE". - Sulla legge 26 novembre 1993, n. 489, art. 3, commi 1, 2, 5 vedi nota all'art. 14. - La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991. Il testo dell'art. 14 (agevolazioni per la diffusione commerciale), comma 2, e' modificato, nel primo periodo, dal presente decreto. Si riporta il testo del comma 2 come modificato dal presente decreto. "2. La SIMEST S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.