Art. 23. 
         Ulteriori interventi in materia di commercio estero 
  1. Al fine di assicurare la massima diffusione  delle  informazioni
in  materia  di  commercio  estero  e  dei   programmi   volti   alla
internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio  con
l'estero,  ferme  restando  le  competenze  dell'AIPA,  promuove   la
ristrutturazione della rete informatica  degli  uffici  dell'Istituto
nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare  le
necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di  commercio,
nonche' di rendere disponibile la fornitura  di  servizi  informativi
con modalita' piu' articolate al fine di maggiormente rispondere alle
esigenze informative specifiche dell'utenza, in  particolare  per  le
piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilita' di  accessi
diretti al sistema informativo dell'ICE. 
  2. Il Ministero  del  commercio  con  l'estero  e'  autorizzato  ad
effettuare, d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole,
avvalendosi  dell'Istituto  nazionale  per   il   commercio   estero,
specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti  di
alta qualita' del settore agroalimentare. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a
lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno
1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno finanziario 1998,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero del commercio con l'estero. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,  le
necessarie variazioni di bilancio.