Art. 24. 
           Indirizzo strategico e coordinamento operativo 
  1. E'  costituita  presso  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) una  commissione  permanente  per  il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  per
sua delega dal Ministro del commercio con  l'estero  e  composta  dai
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  delle   politiche   agricole.   La
commissione tiene luogo, nella materia del  commercio  con  l'estero,
degli organismi collegiali previsti dall'articolo  1,  comma  3,  del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le  deliberazioni  della
commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora
il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla  loro  trasmissione.
La commissione delibera su proposta del Ministro  del  commercio  con
l'estero.  Presso  il  Ministero  del  commercio  con   l'estero   e'
costituita, senza oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un'apposita
struttura per  il  supporto  tecnico  istruttorio  nelle  materie  di
competenza della commissione. 
  2.   La   commissione,   fatte   salve   le   attribuzioni    delle
amministrazioni  competenti  in  materia  comunitaria,   nonche'   le
attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica
internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello
Stato e delle altre  amministrazioni  pubbliche,  puo',  al  fine  di
razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive  intese  ad
indicare priorita', nonche' definire parametri  e  criteri  operativi
comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti  nel
settore. 
  3. La commissione permanente  di  cui  al  comma  1  stabilisce  le
modalita' e i  criteri  per  il  coordinamento  dell'attivita'  delle
amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio
con l'estero, fatte salve  le  specifiche  competenze  dei  Ministeri
vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca
e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri
interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE,  della  Simest
S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del  soggetto  gestore  del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio  1973,  n.  295,  e
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con  l'estero.
La commissione promuove altresi'  la  costituzione  e  la  diffusione
territoriale di sportelli unici per le imprese e  gli  operatori  del
settore ai fini della fruizione  dei  servizi  e  delle  agevolazioni
previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
           Note all'art. 24:
            -  Il    D.Lgs.  5    dicembre  1997,  n.   430, recante:
          "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del    bilancio  e
          della  programmazione economica e riordino delle competenze
          del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge  3  aprile  1997,
          n.  94"  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 293 del
          17 dicembre 1997. Il testo  dell'art.  1,  comma  3,  cosi'
          recita:
            "3.  Il   CIPE, nell'esercizio  delle sue funzioni,  puo'
          costituire, con propria  delibera, comitati,  commissioni o
          gruppi  di    lavoro  ai  fini     dell'esame     e   della
          formulazione    di   proposte su   problemi  e materie   di
          particolare    complessita'  e    riguardanti    competenze
          intersettoriali,  nei    casi  e    secondo  le   modalita'
          stabiliti  con il regolamento di cui al comma 5".
            - Sulla  legge 28 maggio 1973,   n. 295, art.  3,    vedi
          nota all'art.  14.