Art. 4.
                               Organi
  1.  L'ordinamento  dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto, che
ne   determina   i   principi   generali   di   organizzazione  e  di
funzionamento.
  2.  Lo  statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro del commercio con l'estero.
  3. Sono organi dell'Istituto:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il comitato esecutivo;
    d) il collegio dei revisori;
    e) il comitato consultivo;
    f) il direttore generale.
  4. Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il presidente ha
la   rappresentanza  legale  dell'Istituto,  convoca  e  presiede  il
consiglio  di  amministrazione,  vigila  sulla  esecuzione  delle sue
delibere  e  svolge  le specifiche funzioni ed attivita' di interesse
generale   dell'Istituto   ad   esso   delegate   dal   consiglio  di
amministrazione.
  5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal presidente,
nonche'  da  sei  membri,  dei  quali  due  nominati dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  uno dal
Ministro  degli  affari  esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  uno  dal  Ministro del commercio con
l'estero,  ed  uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I
componenti  del  consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono
nominati  con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   su  designazione,  rispettivamente,  dei
Ministri  competenti  e  del  Presidente  dell'ICE. Con il decreto di
nomina  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   attribuisce   ad   uno  dei  componenti  le  funzioni  di
vicepresidente.
  6. Il consiglio di amministrazione:
  a)  emana le direttive di carattere generale relative all'attivita'
dell'Istituto;
  b)   determina,   in   particolare,   le   condizioni  generali  di
ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa;
  c)  procede  alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese,
sulla  base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli
eventuali  limiti  massimi  degli impegni assicurativi assumibili per
ciascun Paese;
  d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonche' di
assicurazione  e  riassicurazione,  e  le  condizioni  e procedure di
liquidazione degli indennizzi;
    e) approva i bilanci dell'Istituto;
  f)  adotta  il  regolamento  di  amministrazione  e di contabilita'
dell'Istituto,  conformandosi,  quanto  alle norme sul bilancio, alle
disposizioni del codice civile in materia di impresa;
  g)  formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo
2, comma 3, e dello statuto;
  h)  delibera  l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e
prestiti;
  i)  delibera  transazioni  e  cessioni  di crediti nel quadro delle
iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
  l)  delibera  sugli  altri  argomenti  che il presente decreto e lo
statuto attribuiscono alla sua competenza.
  7.  Le  delibere  di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono
soggette  all'approvazione  del  Ministero  vigilante.  Il  Ministero
vigilante  approva  le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h)
ed  i),  o  le  restituisce con motivati rilievi per il riesame entro
dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione; trascorso tale termine, le
delibere non restituite si intendono approvate.
  8.  Il  comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio
di  amministrazione  e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel
rispetto  degli  indirizzi,  direttive  e  determinazioni fissati dal
consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:
  a)  delibera,  su  proposta  del direttore generale, in ordine alle
singole  richieste  di  concessione  della  promessa di garanzia o di
assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;
  b)  svolge  ogni  altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal
consiglio di amministrazione.
  9.  Il  comitato  esecutivo  puo' delegare le competenze proprie al
direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.
  10.  Il  comitato  consultivo  e'  composto  da  undici  membri  di
comprovata   esperienza   nelle   materie  attinenti  alle  attivita'
dell'Istituto,     rappresentanti     degli    operatori    economici
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle
altre  categorie  interessate.  I  componenti del comitato consultivo
sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.   Il   comitato  consultivo  esprime  pareri  sugli
argomenti  ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo'
formulare proposte.
  11.  Il  collegio  dei revisori, composto da tre membri effettivi e
tre  supplenti  iscritti  all'albo  dei  revisori contabili, svolge i
compiti  previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i
membri  del  collegio  dei  revisori  sono  nominati  con decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Un  membro  effettivo  ed  uno supplente sono designati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo
ed  uno  supplente  sono  designati  dal  Ministero del commercio con
l'estero.
  12.  Il  direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro del commercio con l'estero, partecipa
alle   sedute   del  consiglio  di  amministrazione  e  del  comitato
esecutivo,  vigila  sull'esecuzione  delle deliberazioni del comitato
stesso  e  sulla  gestione  complessiva  dell'Istituto.  Il direttore
generale  e'  preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura
la  gestione  del  personale.  Svolge,  inoltre,  le  funzioni  a lui
attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo.