Art. 5 Durata e compensi dei componenti degli organi 1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 3. La carica di direttore generale e' incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attivita' dell'Istituto.