Art. 5
            Durata e compensi dei componenti degli organi

  1.  I  componenti  degli  organi  durano  in  carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
  2.  L'indennita'  di  carica  dei  componenti  degli  organi  e gli
emolumenti  del  direttore  generale  sono  fissati  con  decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
  3.   La   carica   di   direttore  generale  e'  incompatibile  con
l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti
salvi  gli  incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro
vigilante   che  non  determinano  una  situazione  di  conflitto  di
interessi con l'attivita' dell'Istituto.