Art. 7.
              Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto
  1.  Dalla  data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto
assicurato  nei  limiti  della  quota per la quale e' stato liquidato
l'indennizzo.  Con  il consenso del titolare del rapporto assicurato,
l'Istituto  e'  altresi'  costituito  mandatario,  senza  obbligo  di
rendiconto,  per  l'eventuale  restante  quota  ed ogni altro diritto
discendente  o  comunque  connesso  ai  sinistri  indennizzati, fermo
restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto
assicurativo,    ogni   opportuna   informazione   e   di   rimettere
tempestivamente  le somme recuperate, per le quote di loro spettanza,
e  per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri
indennizzati.
  2.   A  decorrere  dalla  data  di  perfezionamento  degli  accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal  Ministero  degli  affari  esteri  d'intesa  con il Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica diviene
cessionario  dei  crediti  indennizzati  dall'Istituto inseriti negli
accordi  medesimi.  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica  e'  altresi'  surrogato  nei  diritti  dei
creditori  verso  il  debitore, in conseguenza dell'attivazione della
garanzia  statale  di  cui  all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica puo' delegare
all'Istituto  la gestione del recupero dei crediti di cui al presente
comma,  inclusi  quelli  derivanti  dalla  precedente  gestione della
sezione.
  3.  L'Istituto  e'  autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
con  proprio  decreto,  a  concludere  transazioni  o cedere crediti,
propri  o  di  terzi,  ivi  compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto,
anche  a  valore  inferiore  rispetto a quello nominale. In relazione
alla  quota  non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere
preventivamente  l'assenso  degli operatori economici indennizzati, i
quali  beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota
suddetta.
  4.  I  ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota
spettante  agli  operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato.