Art. 8. Piano previsionale degli impegni assicurativi 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. 2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita' assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1999, l'Istituto, a fronte degli impegni assicurativi assunti, costituisce un fondo di riserva mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1, dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE puo' integrare il fondo di riserva con le disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di folta in volta viene assunto, nonche' al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati. 4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto.