Art. 8.
            Piano previsionale degli impegni assicurativi
  1.  Entro  il  30  giugno  di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il
piano  previsionale  degli  impegni  assicurativi tenendo conto delle
esigenze  di  internazionalizzazione  e  dei  flussi di esportazione,
della  rischiosita'  dei  mercati e dell'incidenza sul bilancio dello
Stato.  La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i
limiti   globali  degli  impegni  assumibili  in  garanzia  ai  sensi
dell'articolo  2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi.
  2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non
coperti  dai  proventi  netti  derivanti  dall'attivita' assicurativa
dell'Istituto  e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma
3,  sono  determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  3.  A  decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio
1999,  l'Istituto,  a  fronte  degli  impegni  assicurativi  assunti,
costituisce   un   fondo   di   riserva  mediante  un  accantonamento
prudenziale  da  depositare  presso un apposito conto intestato a suo
nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti
dai  premi  assicurativi,  dagli  importi  recuperati  per indennizzi
pagati,  dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati
al  piano  previsionale degli impegni di cui al comma 1, dai proventi
delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del
commercio   con   l'estero   e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, il CIPE puo' integrare il fondo di riserva
con   le   disponibilita'   di   cui   all'articolo   6,   comma   1.
L'accantonamento  e'  commisurato  all'ammontare  e  alla  vita media
dell'impegno  assicurativo  che  di  folta  in  volta  viene assunto,
nonche'  al  coefficiente  di  rischio  preventivamente  attribuito a
ciascun  Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione.
In  caso  di  sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo
ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.
  4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera,
da   sottoporre   all'approvazione   del   Ministro   vigilante,   il
funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, con proprio
decreto,  disciplina  i relativi rapporti finanziari tra il Ministero
del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e
l'Istituto.