Art. 9 Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria 1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.
Nota all'art. 9: - La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 1958. Il testo dell'art. 12 cosi' recita: "Art. 12. - 1. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione".