Art. 9
     Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria

  1.   Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria  dell'Istituto  e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.
 
           Nota all'art. 9:
            -   La      legge  21  marzo    1958,  n.  259,  recante:
          "Partecipazione della Corte dei conti al controllo    sulla
          gestione   finanziaria   degli   enti  a  cui     lo  Stato
          contribuisce   in via   ordinaria"   e' pubblicata    nella
          Gazzetta  Ufficiale    n. 84 dell'8   aprile 1958. Il testo
          dell'art. 12 cosi' recita:
            "Art.  12.  -   1.  Il  controllo  previsto     dall'art.
          100    della Costituzione sulla gestione finanziaria  degli
          enti pubblici ai quali l'amministrazione  dello   Stato   o
          una   azienda    autonoma  statale contribuisca con apporto
          al patrimonio in capitale o  servizi o beni ovvero mediante
          concessione  di  garanzia  finanziaria,    e'   esercitato,
          anziche'  nei  modi previsti dagli  articoli 5  e 6, da  un
          magistrato della Corte dei conti, nominato  dal  Presidente
          della  Corte stessa che assiste alle sedute degli organi di
          amministrazione e revisione".