Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 1.000 milioni  annue per ciascuno degli anni 1997,  1998 e 1999,
si  provvede  per il  1997  mediante  corrispondente riduzione  dello
stanziamento iscritto,  ai fini del bilancio  triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di  previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997, allo  scopo  parzialmente utilizzando  l'accantonamento
relativo al  Ministero degli affari esteri,  e per il 1998  e il 1999
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno 1998,  allo scopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.