Art. 10. Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati 1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario facciano carico a piu' soggetti, questi procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle spese prima dell'aggregazione; ai fini suddetti gli enti interessati potranno anche costituirsi in consorzio.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 51, comma 6, del citato D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "6. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione".