Art. 10.
          Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati
  1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per
le quali, ai  sensi della normativa vigente, gli  oneri relativi alle
spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo,
tecnico  e  ausiliario  facciano   carico  a  piu'  soggetti,  questi
procederanno  alla   relativa  ripartizione   a  mezzo   di  apposita
convenzione, da stipularsi tra il  provveditore agli studi e gli enti
interessati ai sensi  dell'art. 51, comma 6,  del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297,  in proporzione alla loro partecipazione alle
spese prima dell'aggregazione; ai  fini suddetti gli enti interessati
potranno anche costituirsi in consorzio.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il  testo  dell'art. 51, comma 6, del citato D.Lgs. 16
          aprile 1994, n. 297, e' il seguente:
            "6.   Il  Ministro   della   pubblica   istruzione   puo'
          disporre  l'aggregazione  anche   di istituti di istruzione
          secondaria superiore di   diverso ordine   e   tipo.    Nei
          comuni    montani   con   meno di   5000 abitanti   possono
          essere    costituiti  istituti    comprensivi  di    scuola
          materna,  elementare  e  media  secondo criteri e modalita'
          stabiliti  con  ordinanza  del  Ministro   della   pubblica
          istruzione".