Art. 11.
                     Province di Bolzano e Trento
                   regione Sicilia e Valle d'Aosta
  1.  Restano ferme  le competenze  delle  province di  Bolzano e  di
Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine
all'attuazione, con propria normativa,  del disposto dell'articolo 1,
comma 20, della legge 28 dicembre  1995, n. 549, con riferimento agli
istituti rientranti nella propria competenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 marzo 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi:  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer:     Ministro     della
                                  pubblica istruzione
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 14
 
           Nota all'art. 11:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 20, della legge 28
          dicembre 1955, n. 549, vedi nelle note alle premesse.