Art. 2. Denominazione dell'Istituto 1. Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione. 2. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1 viene cosi' identificata: "Istituto statale di istruzione ...( a)... = ...( b)... =", precisando in ( a) i diversi ordini di istruzione e in ( b) la sede legale: comune, via o piazza, numero civico. 3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.