Art. 2.
                     Denominazione dell'Istituto
  1.  Gli istituti  facenti parte  dell'unica istituzione  scolastica
conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione.
  2. A  tal fine  l'istituzione costituita  ai sensi  dell'articolo 1
viene cosi' identificata: "Istituto  statale di istruzione ...( a)...
= ...( b)... =", precisando in (  a) i diversi ordini di istruzione e
in ( b) la sede legale: comune, via o piazza, numero civico.
  3. La suddetta denominazione viene  apposta su tutti gli atti dalla
nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.