Art. 3.
                              Patrimonio
  1. Per gli  immobili utilizzati come sede  degli istituti aggregati
trovano applicazione le  norme di cui alla legge 11  gennaio 1996, n.
23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431.
  2. I beni appartenenti alle  istituzioni scolastiche aggregate ed i
beni mobili  statali passano  nel patrimonio della  nuova istituzione
scolastica; gli  istituti scolastici  aggregati conservano  l'uso dei
beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.
  3.  Passano   anche  nella   proprieta'  della   nuova  istituzione
scolastica  la  titolarita'  di   eventuali  crediti  degli  istituti
aggregati, ferme restando le finalita' ad essi connessi.
 
           Note all'art. 3:
            -  Per il titolo  della legge 11 gennaio 1996, n.  23, v.
          nelle note alle premesse.
            - Per il  titolo della legge 8  agosto 1996, n. 431,   v.
          nelle note alle premesse.