Art. 4. I n v e n t a r i 1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco e' utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante. 2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprieta' degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovra' essere rimessa all'ente proprietario.