Art. 4.
                          I n v e n t a r i
  1. All'atto  della aggregazione, per ogni  istituto aggregato viene
redatto  l'elenco  dei  beni  in  uso, che,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale
elenco  e' utilizzato  per  lo  scambio di  consegne  tra  i capi  di
istituto  e  costituisce titolo  valido  per  il discarico  dei  beni
dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della
nuova  istituzione  o  per il  carico  nell'inventario  dell'istituto
aggregante.
  2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche
i beni  mobili in  uso, di  proprieta' degli enti  locali o  di altri
enti, da  descrivere in apposito  elenco, una copia del  quale dovra'
essere rimessa all'ente proprietario.