Art. 5.
                        Nomina di commissario
  1.  Il provveditore  agli  studi, all'atto  della costituzione  del
nuovo   istituto   nomina   un  commissario   per   l'amministrazione
straordinaria delle competenze di cui  all'articolo 9 del decreto del
Ministro della pubblica  istruzione, di concerto con  il Ministro del
tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato  nel supplemento ordinario n. 1 al
Bollettino  ufficiale  -  parte  I -  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno  1975, che resta in carica sino
all'entrata in funzione del consiglio di istituto.
  2. Non si fa  luogo alla nomina del commissario di  cui al comma 1,
qualora  vengano aggregate  sezioni staccate  e/o sedi  coordinate ad
istituzione scolastica presso  la quale sia in  funzione il consiglio
di istituto;  in tal caso  si procedera'  subito al rinnovo  di detto
organo collegiale.