Art. 6.
                        Consiglio di istituto
  1.  Viene costituito  un  unico consiglio  di  istituto secondo  la
normativa di  cui all'articolo  8 del  decreto legislativo  16 aprile
1994, n. 297, con le  attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo
decreto legislativo.
  2.  Le  elezioni  dei   rappresentanti  delle  componenti  docenti,
genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
in seno  al consiglio d'istituto hanno  luogo sulla base di  liste di
candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme
di  cui  alla parte  I  -  titolo 1  -  capo  VI del  citato  decreto
legislativo n. 297 del 1994.
  3. Nel  consiglio di  istituto viene  comunque riservato  almeno un
seggio  ad ognuna  delle  componenti docenti,  genitori  e alunni  di
ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.
  4.  Il  personale  amministrativo, tecnico,  ausiliario  dipendente
dagli  enti  locali esercita  il  diritto  di elettorato  insieme  al
corrispondente personale dello Stato.
 
           Note all'art. 6:
            -  Il  testo  degli articoli 8 e  10 del D.Lgs. 16 aprile
          1994,  n.  297  (Approvazione  del  testo  unico      delle
          disposizioni   legislative   vigenti   in      materia   di
          istruzione, relative   alle   scuole di   ogni  ordine    e
          grado) e' il seguente:
            "Art.  8  (Consiglio  di circolo o   di istituto e giunta
          esecutiva). - 1.   Il   consiglio   di   circolo    o    di
          istituto,  nelle  scuole  con popolazione  scolastica  fino
          a   500 alunni,  e'  costituito  da  14 componenti, di  cui
          6 rappresentanti  del personale docente,  uno del personale
          amministrativo, tecnico e  ausiliario, 6 dei genitori degli
          alunni,  il  direttore  didattico  o il   preside;    nelle
          scuole  con popolazione scolastica  superiore a  500 alunni
          e'   costituito      da  19  componenti,     di    cui    8
          rappresentanti  del  personale  docente,  2  rappresentanti
          del  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario e 8
          rappresentanti dei  genitori  degli  alunni,  il  direttore
          didattico o il preside.
            2.     Negli     istituti    di  istruzione    secondaria
          superiore    i rappresentanti dei   genitori  degli  alunni
          sono  ridotti, in relazione alla popolazione  scolastica, a
          tre  e   a quattro;  in tal  caso sono chiamati a far parte
          del  consiglio  altrettanti  rappresentanti  eletti   dagli
          studenti.
            3.  Gli studenti  che non  abbiano raggiunto  la maggiore
          eta'  non  hanno voto deliberativo  sulle materie di cui al
          primo  ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10.
            4. I rappresentanti del personale   docente  sono  eletti
          dal  collegio  dei docenti   nel proprio   seno; quelli del
          personale  amministrativo,  tecnico   ed   ausiliario   dal
          corrispondente    personale  di  ruolo  o  non  di ruolo in
          servizio nel circolo  o nell'istituto; quelli  dei genitori
          degli  alunni  sono  eletti  dai  genitori stessi   o    da
          chi   ne  fa legalmente  le  veci;  quelli  degli studenti,
          ove  previsti,  dagli studenti dell'istituto.
            5.    Possono   essere   chiamati    a  partecipare  alle
          riunioni  del consiglio  di  circolo  o  di   istituto,   a
          titolo    consultivo,   gli specialisti che operano in modo
          continuativo nella scuola con compiti medicopsicopedagogici
          e di orientamento.
            6. Il consiglio  di circolo o di istituto e'   presieduto
          da  uno  dei  membri, eletto,   a maggioranza  assoluta dei
          suoi componenti,  tra i rappresentanti dei  genitori  degli
          alunni.  Qualora non  si raggiunga detta maggioranza  nella
          prima votazione,  il presidente e'   eletto  a  maggioranza
          relativa    dei votanti. Puo'  essere eletto anche  un vice
          presidente.
            7. Il  consiglio di circolo o   di  istituto  elegge  nel
          suo  seno  una  giunta     esecutiva,   composta    di   un
          docente,  di    un   impiegato amministrativo o  tecnico  o
          ausiliario  e di due genitori. Della giunta fanno parte  di
          diritto il direttore   didattico o  il  preside,    che  la
          presiede   ed   ha      la  rappresentanza  del  circolo  o
          dell'istituto, ed il capo   dei   servizi   di   segreteria
          che   svolge   anche   funzioni  di segretario della giunta
          stessa.
            8.    Negli  istituti    di     istruzione     secondaria
          superiore      la rappresentanza dei genitori e' ridotta di
          una unita'; in tal caso  e'  chiamato  a  far  parte  della
          giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
            9.  Le  riunioni  del  consiglio  hanno  luogo in ore non
          coincidenti con l'orario di lezione.
            10.  I consigli  di circolo  o di  istituto e  la  giunta
          esecutiva  durano  in    carica  per tre anni   scolastici.
          Coloro che nel  corso del triennio perdono i  requisiti per
          essere eletti  in consiglio vengono sostituiti  dai   primi
          dei     non     eletti    nelle  rispettive    liste.    La
          rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
            11.  Le  funzioni di   segretario   del   consiglio    di
          circolo   o  di istituto  sono affidate  dal presidente  ad
          un  membro del  consiglio stesso.
            "Art. 10  (Attribuzioni del  consiglio di circolo   o  di
          istituto  e  della giunta esecutiva).  - 1. Il consiglio di
          circolo  o di istituto elabora   e adotta    gli  indirizzi
          generali  e determina  le forme  di autofinanziamento.
            2.  Esso    delibera il   bilancio preventivo e  il conto
          consultivo e dispone  in  ordine  all'impiego   dei   mezzi
          finanziari     per    quanto  concerne  il    funzionamento
          amministrativo  e didattico del  circolo o dell'istituto.
            3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve  le
          competenze  del   collegio  dei  docenti  e   dei  consigli
          di  intersezione,  di interclasse, e  di classe, ha  potere
          deliberante,  su    proposta  della  giunta,    per  quanto
          concerne    l'organizzazione    e la   programmazione della
          vita   e  dell'attivita'    della  scuola,   nei     limiti
          delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie:
            a)   adozione  del  regolamento  interno  del  circolo  o
          dell'istituto che deve fra l'altro,  stabilire le modalita'
          per  il funzionamento della biblioteca  e per  l'uso  delle
          attrezzature  culturali,    didattiche e sportive,   per la
          vigilanza   degli  alunni    durante    l'ingresso  e    la
          permanenza  nella  scuola  nonche'   durante l'uscita dalla
          medesima, per la partecipazione  del pubblico  alle  sedute
          del consiglio  ai sensi dell art. 42;
            b)    acquisto,    rinnovo    e    conservazione    delle
          attrezzature tecnicoscientifiche      e    dei      sussidi
          didattici,       compresi    quelli  audiotelevisivi  e  le
          dotazioni librarie,  e acquisto dei  materiali  di  consumo
          occorrenti per le esercitazioni;
            c)   adattamento      del   calendario   scolastico  alle
          specifiche esigenze ambientali;
            d) criteri generali per la programmazione educativa;
            e)  criteri per  la programmazione  e l'attuazione  delle
          attivita'        parascolastiche,         interscolastiche,
          extrascolastiche,  con  particolare  riguardo ai   corsi di
          recupero     e  di  sostegno,  alle      libere   attivita'
          complementari,   alle   visite   guidate  e  ai  viaggi  di
          istruzione;
            f) promozione  di contatti con altre   scuole o  istituti
          al    fine  di  realizzare  scambi  di  informazioni e   di
          esperienze  e  di  intraprendere  eventuali  iniziative  di
          collaborazione;
            g)   partecipazione   del  circolo  o  dell'istituto   ad
          attivita' culturali, sportive e ricreative  di  particolare
          interesse educativo;
            h)  forme  e  modalita'  per lo svolgimento di iniziative
          assistenziali che possono  essere  assunte  dal  circolo  o
          dall'istituto.
            4.    Il consiglio   di  circolo  o di  istituto  indica,
          altresi',   i criteri     generali       relativi      alla
          formazione      delle   classi, all'assegnazione  ad   esse
          dei  singoli   docenti,  all'adattamento dell'orario  delle
          lezioni   e    delle  altre  attivita'    scolastiche  alle
          condizioni ambientali   e  al  coordinamento  organizzativo
          dei  consigli  di   intersezione,    di  interclasse  o  di
          classe;     esprime     parere   sull'andamento   generale,
          didattico  ed amministrativo, del  circolo o dell'istituto,
          e stabilisce i   criteri  per  l'espletamento  dei  servizi
          amministrativi.
            5.    Esercita      le    funzioni      in   materia   di
          sperimentazione  ed aggiornamento previste  dagli  articoli
          276 e seguenti.
            6.  Esercita    le  competenze  in   materia di uso delle
          attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi  dell'art.
          94.
            7.    Delibera, sentito   per gli   aspetti didattici  il
          collegio    dei  docenti,  le    iniziative  dirette   alla
          educazione   della   salute     e  alla  prevenzione  delle
          tossicodipendenze previste  dall'art. 106 del  testo  unico
          aprovato  con  decreto  del   Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309;
            8.  Si  pronuncia  su ogni altro argomento attribuito dal
          testo  unico,  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  alla  sua
          competenza.
            9.    Sulle    materie  devolute  alla  sua   competenza,
          esso  invia annualmente una relazione  al provveditore agli
          studi  e al consiglio scolastico provinciale.
            10.   La  giunta    esecutiva  predispone    il  bilancio
          preventivo  e  il conto  consuntivo; prepara  i lavori  del
          consiglio  di circolo  o di istituto,  fermo   restando  il
          diritto    di    iniziativa  del   consiglio stesso, e cura
          l'esecuzione delle relative delibere.
            11. La giunta esecutiva ha   altresi'  competenza  per  i
          provvedimenti  disciplinari  a  carico degli alunni, di cui
          all'ultimo comma dell'art.   5.   Le   deliberazioni   sono
          adottate    su    proposta    del   rispettivo consiglio di
          classe.
            12.  Contro   le   decisioni   in materia    disciplinare
          della   giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore
          agli studi che decide in via    definitiva   sentita     la
          sezione     del  consiglio    scolastico provinciale avente
          competenza  per  il  grado  di  scuola  a  cui   appartiene
          l'alunno".
            -    Il testo   della Corte  1 -  Titolo  1 -  Capo VI  -
          del   decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e'  il
          seguente:
                                   "Parte I
                                NORME GENERALI
                   Titolo I - Organi collegiali della scuola
                   e assemblee degli studenti e dei genitori
             (Omissis).
                                    Capo VI
                                 Norme comuni
            Art.  30  (Categorie  di  eleggibili   nei singoli organi
          collegiali). - 1. L'elettorato attivo e  passivo    per  le
          singole  rappresentanze  negli  organi  collegiali previste
          dalla presente parte spetta esclusivamente ai    componenti
          delle    rispettive   categorie   partecipanti     a   tali
          organismi.
            2. L'elettorato attivo e    passivo  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  dei genitori negli organi collegiali spetta
          ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
            3. L'elettorato attivo e    passivo  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  degli   alunni     spetta   agli   studenti
          delle     classi    della    scuola  secondaria  superiore,
          qualunque sia la loro eta'.
            Art.    31    (Elezioni).    -    1.  Le   elezioni   dei
          rappresentanti  dei genitori e degli alunni nei    consigli
          di  intersezione,  di  interclasse e di  classe hanno luogo
          per ciascuna  componente sulla base   di  una  unica  lista
          comprendente  tutti    gli elettori. Ciascun  elettore puo'
          votare la meta' dei membri da eleggere se gli elegendi sono
          in numero superiore a uno.
            2.    Le elezioni   dei  rappresentanti da  eleggere  nei
          consigli   di circolo   o  di    istituto,    nei  consigli
          scolastici   distrettuali,     nei  consigli     scolastici
          provinciali  e nel  Consiglio   nazionale   della  pubblica
          istruzione    hanno  luogo   con il sistema   proporzionale
          sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
            3.  Le  liste  dei  candidati  sono   contrassegnate   da
          un       numero   progressivo   riflettente   l'ordine   di
          presentazione.
            4. (Abrogato).
            5. (Abrogato).
            6. Nessun  elettore puo' concorrere   alla  presentazione
          di    piu'  di  una lista;   nessun candidato   puo' essere
          incluso  in piu'  liste per elezioni dello  stesso  livello
          ne' puo' presentarne alcuna.
            7.   Ciascuna  lista    puo'  comprendere  un  numero  di
          candidati sino al doppio  del  numero  dei   rappresentanti
          da  eleggere  per  ciascuna categoria.
            8.  Ogni  elettore    puo' esprimere il proprio voto   di
          preferenza per un  solo candidato  quando   il   numero  di
          seggi    da attribuire  alla categoria sia  non superiore a
          tre; puo'  esprimere non piu'  di due preferenze quando  il
          numero dei seggi da attribuire sia non superiore a  cinque;
          negli   altri  casi puo'  esprimere un  numero  di voti  di
          preferenza  non  superiori  a  un  terzo  del  numero   dei
          seggi  da attribuire.
            9. Il voto e' personale, libero e segreto.
            Art.  32  (Liste  dei candidati   del personale docente e
          direttivo). - 1. Per i rappresentanti del personale docente
          di ruolo e  non  di  ruolo  delle    scuole    statali  nel
          consiglio    scolastico    provinciale  e    nel  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
          debbono  essere distinte   rispettivamente per   la  scuola
          materna,  la scuola   elementare,   la   scuola  media, gli
          istituti   di   istruzione  secondaria  superiore    e  gli
          istituti   di   istruzione     artistica.  Sono,  pertanto,
          eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
          al grado e ordine di scuola da rappresentare.
            2. Per quanto  previsto dal comma 1 il personale  docente
          dei licei artistici e degli   istituti d'arte  esercita  il
          diritto  di  elettorato unitamente  al   personale  docente
          degli  istituti   di  istruzione artistica.
            3. Per le elezioni del  personale direttivo nel Consiglio
          nazionale della  pubblica istruzione,  i presidi  dei licei
          artistici e  degli istituti  d'arte esercitano  il  diritto
          di  elettorato    unitamente  al  personale direttivo degli
          istituti di istruzione artistica.
            Art.   33   (Svolgimento delle   elezioni).   -   1.  Con
          ordinanza    del  Ministro  della  pubblica istruzione sono
          stabilite le modalita' per lo svolgimento  delle  elezioni,
          per  la  proclamazione  degli   eletti e per l'insediamento
          degli   organi collegiali elettivi  in    applicazione  del
          presente titolo, e, in particolare per:
            a)    la formazione,   a   cura   di ogni  scuola,  degli
          elenchi  degli elettori divisi per categoria;
            b) l'istituzione   di  commissioni  elettorali    a  vari
          livelli  con la partecipazione di persone  facenti parte di
          tutte  le categorie degli elettori;
            c)  la    costituzione  dei  seggi    con  la  nomina dei
          presidenti, degli scrutatori   e dei   rappresentanti    di
          lista,   scelti   tra le  persone facenti parte di tutte le
          categorie degli elettori;
            d) lo svolgimento   della propaganda elettorale  che,  al
          fine  di  non turbare  l'attivita' didattica,  va fatta  al
          di  fuori delle  ore di lezione;
            e) la formazione delle liste, e  la  predisposizione  dei
          vari tipi di schede;
            e-bis)  il  numero   degli   elettori necessario   per la
          presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli
          organi collegiali della scuola e  del  Consiglio  nazionale
          della pubblica istruzione;
            f)  lo svolgimento  dello  scrutinio che,  comunque, deve
          avvenire  immediatamente  dopo la chiusura delle operazioni
          di voto;
            g) la proclamazione degli eletti;
            h) la convocazione dell'organo;
            i)  la   presentazione   di   ricorsi   con   indicazione
          degli  organi decidenti.
            2.  Le  elezioni delle  rappresentanze nei singoli organi
          collegiali,  distinte      per      ciascuna      categoria
          rappresentata,    sono    effettuate,  quando e' possibile,
          congiuntamente.
            3. Le votazioni si svolgono di   norma in un  giorno  non
          lavorativo e in quello  successivo secondo le  modalita' da
          stabilirsi in  base al comma 1.
            Art.  34  (Nomina  dei membri e costituzione degli organi
          collegiali).  -  1.   Il   comitato   di   valutazione  dei
          docenti,  il  consiglio  di intersezione,  di   interclasse
          e     di   classe   sono    nominati  con provvedimento del
          direttore didattico o del preside.
            2. Il consiglio  di circolo o di istituto,  il  consiglio
          scolastico   distrettuale   e  il  consiglio     scolastico
          provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli
          studi.
            3. Il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione  e'
          nominato   con   decreto   del   Ministro   della  pubblica
          istruzione.
            Art. 35 (Surroga dei  membri  cessati).    -  1.  Per  la
          sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali  a
          durata  pluriennale,  di cui al  presente titolo,  venuti a
          cessare   per qualsiasi   causa, o   che  abbiano  perso  i
          requisiti  di  eleggibilita',  si  procede  alla  nomina di
          coloro che, in possesso dei detti   requisiti, risultino  i
          primi  fra  i non eletti delle rispettive liste. In caso di
          esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
            2.   I rappresentanti   delle   regioni e   degli    enti
          locali    possono essere sostituiti  dai rispettivi  organi
          nel caso  siano intervenute nuove elezioni.
            3.  In  ogni caso i   membri subentrati cessano anch'essi
          dalla  carica  allo   scadere   del   periodo   di   durata
          dell'organo.
            Art.  36   (Elezione e partecipazione  dei genitori nelle
          scuole con particolari  finalita').    -  1.  I    genitori
          residenti  fuori    dei comuni ove hanno  sede le scuole  o
          istituzioni    di  cui  all'art.    6,  possono  esercitare
          l'elettorato    attivo    esprimendo  il   loro  voto   per
          corrispondenza.
            2. La  commissione elettorale   ha cura  di    assicurare
          l'espressione  diretta   e  segreta del  voto,  secondo  le
          modalita'   stabilite   con ordinanza  del  Ministro  della
          pubblica istruzione.
            Art.      37     (Costituzione     degli      organi    e
          validita'       delle  deliberazioni).  -     1.   L'organo
          collegiale  e'    validamente costituito anche nel  caso in
          cui  non tutte  le componenti abbiano  espresso la  propria
          rappresentanza.
            2.  Per    la validita'   dell'adunanza del  collegio dei
          docenti, del consiglio  di  circolo  e   di  istituto,  del
          consiglio   scolastico  distrettuale,    del      consiglio
          scolastico    provinciale      e    relative  sezioni,  del
          Consiglio nazionale della pubblica  istruzione  e  relativi
          comitati,  nonche'   delle rispettive giunte, e'  richiesta
          la presenza di almeno la meta' piu' uno dei  componenti  in
          carica.
            3.   Le  deliberazioni     sono  adottate  a  maggioranza
          assoluta  dei  voti  validamente    espressi,  salvo    che
          disposizioni speciali  prescrivano diversamente. In caso di
          parita', prevale il voto del presidente.
            4.    La votazione   e' segreta   solo  quando si  faccia
          questione  di persone.
            Art. 38  (Decadenza). - 1.   I membri   eletti  e  quelli
          designati,  i quali  non  intervengono, senza  giustificati
          motivi,   a tre   sedute consecutive dell'organo  di    cui
          fanno parte, decadono  dalla carica e vengono surrogati con
          le modalita' previste dall'art. 35.
            Art.  39  (Adunanze  degli  organi   collegiali). - 1. Le
          adunanze degli organi collegiali della scuola di    cui  al
          presente  titolo  si svolgono in orario compatibile con gli
          impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
            Art.  40  (Regolamenti tipo).  -  1.   In mancanza    dei
          regolamenti  interni  previsti    dal presente   titolo gli
          organi  collegiali operano sulla   base   di    regolamenti
          tipo   predisposti     dal     Ministero    della  pubblica
          istruzione.
            Art. 41 (Rimborso   spese ai  componenti  degli    organi
          collegiali).   -  1.     La  partecipazione    agli  organi
          collegiali previsti  dal presente titolo e' gratuita.
            2. Ai componenti   degli organi  collegiali  a    livello
          distrettuale  e  provinciale spetta il rimborso delle spese
          di viaggio.
            3.  Ai componenti del  Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione spetta il  trattamento di  missione nei casi   e
          secondo  le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
            Art.   42   (Pubblicita' delle  sedute  del  consiglio di
          circolo     e  istituto  e  del      consiglio   scolastico
          distrettuale). -  1. Alle sedute del consiglio di circolo e
          di istituto possono assistere gli elettori delle componenti
          rappresentate  nel  consiglio    e  i  membri  dei consigli
          circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
            2. Le sedute del consiglio scolastico  distrettuale  sono
          pubbliche.
            3.  Il   consiglio di   circolo e di  istituto stabilisce
          nel proprio regolamento le  modalita'  di    ammissione  in
          relazione  all'accertamento  del   titolo di   elettore   e
          alla capienza   ed   idoneita'  dei    locali  disponibili,
          nonche'  le  altre norme   atte ad assicurare la tempestiva
          informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
            4. Il consiglio  di circolo o d'istituto e  il  consiglio
          scolastico    distrettuale    stabiliscono,   nel   proprio
          regolamento, le modalita' con cui  invitare  a  partecipare
          alle  proprie  riunioni rappresentanti della provincia, del
          comune o dei   comuni interessati,  dei  loro    organi  di
          decentramento      democratico,    delle     organizzazioni
          sindacali   dei lavoratori dipendenti o  autonomi  operanti
          nel  territorio,  al  fine  di approfondire   l'esame    di
          problemi,   riguardanti  la   vita    e   il  funzionamento
          della  scuola,  che interessino anche le comunita' locali o
          componenti sociali e  sindacali  operanti  nelle  comunita'
          stesse.
            Analogo   invito   puo'  essere   rivolto  dal  consiglio
          scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli   di
          circolo  o  di  istituto  compresi  nel    suo ambito o dai
          consigli di circolo o   di istituto ai  rappresentanti  del
          consiglio scolastico distrettuale.
            5.    Per   il mantenimento   dell'ordine  il  presidente
          esercita  gli stessi poteri  a tal  fine conferiti    dalla
          legge  a chi  presiede le riunioni del consiglio comunale.
            6.  Qualora  il comportamento  del pubblico non  consenta
          l'ordinato svolgimento  dei   lavori  o   la  liberta'   di
          discussione   e  di deliberazione, il presidente dispone la
          sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in
          forma non pubblica.
            7.    Alle    sedute    del      consiglio     scolastico
          distrettuale    e    del consiglio di circolo e di istituto
          non e' ammesso il  pubblico  quando  siano  in  discussione
          argomenti concernenti persone.
            Art.  43    (Pubblicita' degli atti). -   1. Gli atti del
          consiglio di circolo  o  di  istituto  sono  pubblicati  in
          apposito albo della scuola.
            2.     I  pareri   e  le   deliberazioni  del   consiglio
          scolastico distrettuale  sono pubblicati  in apposito  albo
          presso  la sede  del distretto  e negli  albi   del  comune
          e  dei   comuni   e delle  scuole, compresi nel  distretto;
          quelli  del  consiglio      scolastico   provinciale   sono
          pubblicati nell'albo del provveditorato  agli studi e negli
          albi dei distretti  e delle scuole  della provincia; quelli
          del  Consiglio  nazionale della   pubblica istruzione  sono
          pubblicati  nel bollettino ufficiale  del  Ministero  della
          pubblica istruzione.
            3.  Non  sono soggetti a  pubblicazione all'albo gli atti
          concernenti  singole  persone,  salvo  contraria  richiesta
          dell'interessato.
            4.  Si   osservano inoltre le  disposizioni in materia di
          accesso ai documenti amministrativi, di cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241".