Art. 6. Consiglio di istituto 1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo. 2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. 3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione. 4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' il seguente: "Art. 8 (Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva). - 1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. 2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. 3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10. 4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto. 5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medicopsicopedagogici e di orientamento. 6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice presidente. 7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e' chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. 9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. "Art. 10 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva). - 1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consultivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell art. 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita' parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita' complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita' culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. 4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno". - Il testo della Corte 1 - Titolo 1 - Capo VI - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "Parte I NORME GENERALI Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori (Omissis). Capo VI Norme comuni Art. 30 (Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali). - 1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. 3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'. Art. 31 (Elezioni). - 1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la meta' dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno. 2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. 3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione. 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione di piu' di una lista; nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste per elezioni dello stesso livello ne' puo' presentarne alcuna. 7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. 8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere non piu' di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire. 9. Il voto e' personale, libero e segreto. Art. 32 (Liste dei candidati del personale docente e direttivo). - 1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare. 2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica. 3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica. Art. 33 (Svolgimento delle elezioni). - 1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per: a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria; b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attivita' didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione; e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede; e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; g) la proclamazione degli eletti; h) la convocazione dell'organo; i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti. 2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando e' possibile, congiuntamente. 3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al comma 1. Art. 34 (Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali). - 1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside. 2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi. 3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Art. 35 (Surroga dei membri cessati). - 1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni. 3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Art. 36 (Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalita'). - 1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'art. 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. 2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Art. 37 (Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni). - 1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone. Art. 38 (Decadenza). - 1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' previste dall'art. 35. Art. 39 (Adunanze degli organi collegiali). - 1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. Art. 40 (Regolamenti tipo). - 1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 41 (Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali). - 1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo e' gratuita. 2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. 3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 42 (Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale). - 1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche. 3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. 4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse. Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale. 5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale. 6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Art. 43 (Pubblicita' degli atti). - 1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. 2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".