Art. 7.
                         Collegio dei docenti
  1.  Per l'esercizio  delle  competenze di  cui  all'articolo 7  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene costituito un unico
collegio  dei docenti  articolato  in tante  sezioni  quante sono  le
scuole presenti nella nuova istituzione.
  2. Per pareri e deliberazioni  relative a questioni e problematiche
specifiche, ad  esempio, adozione dei  libri di testo,  iniziative di
sperimentazione,  ecc.,  riferite  alla  singola scuola  il  capo  di
istituto  convoca solo  la corrispondente  sezione; in  tali casi  le
pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.
  3.  L'attivita' di  ciascuna sezione  deve essere  coerente con  il
piano  annuale  delle  attivita'  formative dell'istituto  e  con  la
programmazione didattico  - educativa  generale, la  cui elaborazione
compete al collegio  plenario dei docenti, ai  sensi dell'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  4. I collaboratori  del preside sono eletti,  a norma dell'articolo
7, comma  2, lettera h),  del citato  decreto legislativo n.  297 del
1994, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione
scolastica,  avendo  cura  di  assicurare  per  quanto  possibile  la
rappresentanza  dei  docenti di  tutte  le  scuole aggregate.  Tra  i
collaboratori eletti  il capo  d'istituto sceglie il  vicario, avendo
cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di
scuola diverso dal proprio.
 
           Nota all'art. 7:
            -   Il   testo   dell'art.   7   del   D.Lgs.  16  aprile
          1994,   n.   297  (Approvazione  del  testo  unico    delle
          disposizioni   legislative   vigenti   in      materia   di
          istruzione, relative   alle   scuole di   ogni  ordine    e
          grado), e' il seguente:
            "Art.  7   (Collegio dei docenti).  - 1.  Il collegio dei
          docenti e' composto dal  personale docente di ruolo  e  non
          di  ruolo    in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
          presieduto dal direttore didattico o  dal preside.    Fanno
          altresi'    parte del   collegio  dei docenti  i docenti di
          soste- gno che ai  sensi del successivo art. 315, comma  5,
          assumono  la    contitolarita'  di  classi    del circolo o
          istituto. Nelle ipotesi di  piu'  istituti  o    scuole  di
          istruzione  secondaria  superiore  di diverso ordine e tipo
          aggregati, ogni istituto o  scuola  aggregata  mantiene  un
          proprio  collegio  dei docenti  per le competenze di cui al
          comma 2.
            2. Il collegio dei docenti:
            a) ha potere deliberante in    materia  di  funzionamento
          didattico  del circolo   o  dell'istituto.  In  particolare
          cura  la  programmazione dell'azione  educativa anche    al
          fine    di  adeguare   nell'ambito degli ordinamenti  della
          scuola   stabiliti    dallo  Stato,    i    programmi    di
          insegnamento    alle specifiche   esigenze ambientali  e di
          favorire  il  coordinamento     interdisciplinare.     Esso
          esercita    tale    potere   nel rispetto della liberta' di
          insegnamento garantita a ciascun docente;
            b)    formula  proposte   al direttore   didattico o   al
          preside  per la formazione, la composizione delle classi  e
          l'assegnazione  ad  esse dei docenti,  per la  formulazione
          dell'orario delle  lezioni  e per   lo svolgimento    delle
          altre    attivita' scolastiche,  tenuto  conto  dei criteri
          generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
            c) delibera,  ai fini della  valutazione degli alunni   e
          unitamente per tutte  le classi, la  suddivisione dell'anno
          scolastico in  due o tre periodi;
            d)    valuta    periodicamente  l'andamento   complessivo
          dell'azione  didattica  per  verificarne   l'efficacia   in
          rapporto  agli  orientamenti e agli  obiettivi programmati,
          proponendo,   ove necessario,    opportune  misure  per  il
          miglioramento dell'attivita' scolastica;
            e)  provvede  all'adozione dei libri  di testo, sentiti i
          consigli di interclasse  o   di  classe   e,   nei   limiti
          delle    disponibilita' finanziarie indicate  dal consiglio
          di circolo   o  di    istituto,  alla  scelta  dei  sussidi
          didattici;
            f)   adotta    o  promuove   nell'ambito  delle   proprie
          competenze iniziative  di sperimentazione   in  conformita'
          degli articoli  276 e seguenti;
            g) promuove iniziative  di aggiornamento dei docenti  del
          circolo o dell'istituto;
            h)  elegge,  in  numero  di uno nelle   scuole fino a 200
          alunni, di due nelle  scuole fino  a 500  alunni,   di  tre
          nelle  scuole    fino  a   900 alunni, e di   quattro nelle
          scuole con piu' di   900 alunni, i  docenti  incaricati  di
          collaborare  col  direttore    didattico o col preside; uno
          degli eletti sostituisce il direttore  didattico o  preside
          in  caso  di  assenza  o  impedimento.  Nelle scuole di cui
          all'art.  6,  le  cui  sezioni  o    classi  siano    tutte
          finalizzate  all'istruzione    ed  educazione    di  minori
          portatori  di handicap anche nei  casi in cui  il    numero
          degli  alunni  del    circolo  o istituto   sia inferiore a
          duecento  il collegio dei  docenti  elegge  due     docenti
          incaricati    di    collaborare   col direttore didattico o
          preside;
            i)  elegge i   suoi rappresentanti   nel    consiglio  di
          circolo o  di istituto;
            l)  elegge,  nel  suo seno, i docenti che fanno parte del
          comitato per la  valutazione  del  servizio  del  personale
          docente;
            m)  programma    ed attua le   iniziative per il sostegno
          degli alunni portatori di handicap;
            n)  nelle  scuole  dell'obbligo   che  accolgono   alunni
          figli   di lavoratori  stranieri residenti  in Italia  e di
          lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative  previste
          dagli articoli 115 e 116;
            o) esamina,  allo scopo di  individuare i mezzi per  ogni
          possibile  recupero,  i    casi di   scarso profitto   o di
          irregolare comportamento degli alunni,  su iniziativa   dei
          docenti  della rispettiva  classe e sentiti gli specialisti
          che  operano  in modo continuativo nella scuola con compiti
          medico, sociopsicopedagogici e di orientamento;
            p)  esprime  al direttore  didattico o al  preside parere
          in ordine alla    sospensione    dal    servizio    e  alla
          sospensione    cautelare    del  personale  docente  quando
          ricorrano  ragioni di particolare urgenza  ai  sensi  degli
          articoli 468 e 506;
            q)    esprime   parere, per   gli  aspetti  didattici, in
          ordine  alle iniziative dirette   alla  educazione    della
          salute   e    alla  prevenzione  delle    tossicodipendenze
          previste  dall'art.  106  del  testo   unico approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309;
            r) si  pronuncia su   ogni altro    argomento  attribuito
          dal  presente  testo  unico, dalle leggi e dai regolamenti,
          alla sua competenza.
            3. Nell'adottare  le proprie deliberazioni il    collegio
          dei  docenti tiene   conto   delle   eventuali   proposte e
          pareri  dei  consigli  di intersezione, di interclasse o di
          classe.
            4. Il  collegio dei docenti   si  insedia  all'inizio  di
          ciascun  anno  scolastico e si   riunisce ogni qualvolta il
          direttore  didattico o il preside ne  ravvisi la necessita'
          oppure quando almeno un    terzo  dei  suoi  componenti  ne
          faccia  richiesta;  comunque,  almeno    una volta per ogni
          trimestre o quadrimestre.
            5.  Le  riunioni  del   collegio hanno   luogo    durante
          l'orario    di servizio in ore non coincidenti con l'orario
          di lezione.
            6.   Le funzioni   di   segretario del   collegio    sono
          attribuite    dal direttore didattico o  dal preside ad uno
          dei docenti  eletto a norma del precedente comma 2, lettera
          h)".