Art. 9.
                           B i l a n c i o
  1.  La  gestione  finanziaria,  amministrativa  e  contabile  degli
istituti aggregati  si realizza  attraverso un  unico bilancio  ed e'
regolata dalla  disciplina contenuta  nel decreto del  Ministro della
pubblica  istruzione, di  concerto  con il  Ministro  del tesoro,  28
maggio 1975, pubblicato nel supplemento  ordinario n. 1 al Bollettino
ufficiale -  parte I  - del Ministero  della pubblica  istruzione, n.
24-25 del 12- 19 giugno 1975.
  2.  I rapporti  giuridici  di  debito e  di  credito, gli  obblighi
contrattuali e le disponibilita'  finanziarie, fondo cassa, che fanno
capo  all'istituto aggregato  titolare  di autonomia,  che cessa  con
l'aggregazione,  sono  trasferiti  in testa  alla  nuova  istituzione
scolastica.  Ove  occorra,  nel  bilancio  di  quest'ultima,  saranno
apportate le variazioni alle previsioni e sara' operato il necessario
assestamento.
  3. Ulteriori istruzioni concernenti  la disciplina degli aspetti di
gestione e finanziari, nonche' la gestione della fase transitoria del
passaggio alla istituzione aggregata, saranno oggetto, se necessario,
di specifiche disposizioni del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.