Art. 9. B i l a n c i o 1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti aggregati si realizza attraverso un unico bilancio ed e' regolata dalla disciplina contenuta nel decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12- 19 giugno 1975. 2. I rapporti giuridici di debito e di credito, gli obblighi contrattuali e le disponibilita' finanziarie, fondo cassa, che fanno capo all'istituto aggregato titolare di autonomia, che cessa con l'aggregazione, sono trasferiti in testa alla nuova istituzione scolastica. Ove occorra, nel bilancio di quest'ultima, saranno apportate le variazioni alle previsioni e sara' operato il necessario assestamento. 3. Ulteriori istruzioni concernenti la disciplina degli aspetti di gestione e finanziari, nonche' la gestione della fase transitoria del passaggio alla istituzione aggregata, saranno oggetto, se necessario, di specifiche disposizioni del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.