Art. 3.
               Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C.
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  22  del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26, convertito nella legge 1 marzo
1994,  n.  153,  devono  essere  resi pubblici  con  il  mezzo  della
trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia:
  a)  gli atti  a  titolo oneroso  o gratuito  stipulati  sia per  la
costituzione  e la  cessione  di diritti  relativi allo  sfruttamento
economico delle  opere filmiche,  sia per  il trasferimento  totale o
parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle
opere filmiche medesime;
  b) gli atti  e le convenzioni relativi ad  opere filmiche straniere
iscritte  nel  pubblico  registro  per la  cinematografia,  anche  se
conclusi all'estero e con  persone di nazionalita' straniera, purche'
riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento
economico e commerciale delle opere stesse;
  c) gli accordi contrattuali  relativi alla distribuzione dell'opera
filmica  o  concernenti la  disponibilita'  dei  proventi presenti  o
futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
  d) gli  acquisti a causa di  morte soggetti a trascrizione  a norma
del codice  civile, se riguardano  la proprieta' ovvero i  diritti di
utilizzazione economica di opere filmiche;
  e)  gli   atti  di   divisione,  fermo  restando   quanto  disposto
dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
  f) gli atti  che costituiscono privilegi e garanzie  sui diritti di
utilizzazione  economica  dell'opera o  sui  relativi  proventi o  su
entrambi gli atti;
  g) gli  atti cautelativi, gli  atti relativi al pignoramento  ed al
sequestro  conservativo  o  i  proventi  di  utilizzazione  economica
dell'opera o di entrambi;
  h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che
abbiano per  oggetto crediti agevolati, contributi  od altri benefici
pecuniari spettanti ai  produttori delle opere in  base alla presente
legge, ed in  particolare gli atti di cessione a  favore degli autori
italiani  dell'opera  di cui  all'articolo  23  del decreto-legge  14
gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153;
  i) gli atti che modificano,  precisano, postergano od estinguono in
modo totale  o parziale le  obbligazioni derivanti dagli atti  di cui
alle precedenti lettere;
  l)  gli  atti  di  transazione, di  conciliazione  e  di  rinuncia,
relativi  ai diritti  derivanti  dagli atti  menzionati alle  lettere
precedenti;
  m) gli atti pubblici relativi  a verbali di assemblea straordinaria
modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte
di uno  degli atti di  cui alle lettere  precedenti, se ed  in quanto
rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;
  n) le sentenze e gli  altri provvedimenti giudiziali concernenti il
fallimento ovvero lo stato di  insolvenza del produttore dell'opera o
delle altre persone  fisiche o giuridiche che risultino  parte di uno
degli atti di cui alle lettere precedenti;
  o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione
forzata o delle  procedure di fallimento, sono  trasferiti diritti di
utilizzazione economica sull'opera filmica;
  p)  le   domande  giudiziali,  le  decisioni   ed  i  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  nonche' le decisioni  arbitrali relative
all'accertamento,   alla   costituzione,   al   trasferimento,   alla
modificazione o all'estinzione  di diritti oggetto di  uno degli atti
di cui alle lettere precedenti.
 
           Note all'art. 3:
            -  Per  il    testo  dell'art.  22  del  decreto-legge 14
          gennaio 1994, n.  26, vedansi note all'art. 1.
            -  Il testo   dell'art.   115 della   legge  22    aprile
          1941,  n.  633, recante: "Protezione del diritto d'autore e
          di  altri  diritti  connessi  al  suo  esercizio",  e'   il
          seguente:
            "Art.  115.  -  Dopo  la morte dell'autore, il diritto di
          utilizzazione dell'opera,   quando  l'autore    stesso  non
          abbia  altrimenti  disposto, deve rimanere indiviso fra gli
          eredi per il periodo di  tre  anni  dalla  morte  medesima,
          salvo  che l'autorita' giudiziaria,  sopra istanza di uno o
          piu'  coeredi,  consenta,  per    gravi  ragioni,  che   la
          divisione si effettui senza indugio.
            Decorso  il detto periodo, gli  eredi, possono stabilire,
          per comune  accordo,  che  il  diritto  rimanga  ancora  in
          comunione  per la durata che sara' da  essi fissata,  entro
          i   limiti  indicati    nelle  disposizioni  contenute  nei
          codici.
            La  comunione  e' regolata dalle  disposizioni del codice
          civile e da quelle che seguono".
            - Il testo   dell'art. 23 del  decreto-legge  14  gennaio
          1994,  n.  26,  recante:  "Interventi urgenti in favore del
          cinema", e' il seguente:
            "Art. 23. -  L'accesso al fondo di  garanzia  da    parte
          delle    imprese   produttrici   e'      subordinato   alla
          presentazione alla  SIAE di appositi atti    di   cessione,
          trascritti     nel      pubblico    registro      per    la
          cinematografia,    a    favore    degli  autori    italiani
          dell'opera,  come indicato  dalla  vigente legislazione  in
          materia,   della quota  dei proventi di  loro spettanza per
          lo  sfruttamento economico dell'opera stessa".