Art. 3. Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia: a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle opere filmiche medesime; b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere filmiche straniere iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalita' straniera, purche' riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere stesse; c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera filmica o concernenti la disponibilita' dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa; d) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche; e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633; f) gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi o su entrambi gli atti; g) gli atti cautelativi, gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo o i proventi di utilizzazione economica dell'opera o di entrambi; h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere in base alla presente legge, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera di cui all'articolo 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153; i) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere; l) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti menzionati alle lettere precedenti; m) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso; n) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti; o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera filmica; p) le domande giudiziali, le decisioni ed i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche' le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 1. - Il testo dell'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente: "Art. 115. - Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorita' giudiziaria, sopra istanza di uno o piu' coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sara' da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici. La comunione e' regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono". - Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema", e' il seguente: "Art. 23. - L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa".