Art. 6.
             Trascrizione degli acquisti a causa di morte
  1. Chi  domanda la trascrizione  di un  acquisto a causa  di morte,
soggetto a  trascrizione a  norma del  codice civile,  riguardante la
proprieta'  ovvero  i diritti  di  utilizzazione  economica di  opere
filmiche, deve  presentare oltre  l'atto indicato  dall'articolo 2648
del codice civile, il certificato di  morte e una copia o un estratto
autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
  2. Il richiedente deve inoltre  presentare una nota di trascrizione
in doppio  originale, di  cui uno  in regola  con l'imposta  di bollo
nell'importo vigente, redatta in  lingua italiana su apposito modello
per  gli acquisti  a  causa  di morte  reperibile  presso gli  uffici
centrali  e  periferici  della  S.I.A.E. situati  nei  capoluoghi  di
provincia, munita in calce  della sottoscrizione autografa dell'erede
o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali:
  a) gli stessi elementi relativi  all'opera filmica di cui al numero
1) del precedente articolo 5;
    b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
  aa) il cognome e il nome, il  numero di codice fiscale, il luogo di
residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
     bb) la data di morte;
  cc) se la successione e' devoluta  per legge, il vincolo o rapporto
di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo
spettante;
  dd) se  la successione e'  devoluta per  testamento, la forma  e la
data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o
che l'ha in deposito;
  ee)  natura, qualita'  e quantita'  dei diritti  (proprieta' ovvero
altri diritti di utilizzazione economica  di opera filmica) caduti in
successione;
  ff)  la  condizione  o  il  termine,  qualora  siano  apposti  alla
disposizione  testamentaria, osservando  quanto previsto  dall'ultimo
comma dell'articolo  2659 del codice civile,  nonche' la sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692
del codice civile.
  3. Qualora  un acquisto  a causa  di morte  abbia per  oggetto piu'
opere  filmiche,   si  applica   quanto  disposto  dal   terzo  comma
dell'articolo 5.
  4. Circa  la presentazione delle  note, degli atti e  dei documenti
allegati,  si applicano  le disposizioni  di cui  al quarto  e quinto
comma dell'articolo 5.
 
           Note all'art. 6:
            - Il testo  dell'art.  2648  del  codice  civile,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2648    (Accettazione  di eredita'   e acquisto di
          legato).     -   Si   devono   trascrivere   l'accettazione
          dell'eredita'  che importi acquisto dei  diritti  enunciati
          nei  numeri  1,  2  e  4  dell'art.   2643   o  liberazione
          dai  medesimi  e l'acquisto  del legato che abbia lo stesso
          oggetto.
            La  trascrizione    dell'accettazione  dell'eredita'   si
          opera     in  base  alla  dichiarazione      del   chiamato
          all'eredita',  contenuta in   un atto pubblico  ovvero   in
          una   scrittura  privata   con  sottoscrizione  autenticata
          o accertata giudizialmente.
            Se   il   chiamato  ha  compiuto   uno  degli  atti   che
          importano  accettazione  tacita  dell'eredita',   si   puo'
          richiedere  la  trascrizione  sulla  base  di   quell'atto,
          qualora esso risulti da  sentenza, da atto pubblico   o  da
          scrittura    privata  con    sottoscrizione autenticata   o
          accertata giudizialmente.
            La trascrizione dell'acquisto del legato  si opera  sulla
          base di un estratto autentico del testamento".
            -  Per    il  testo   dell'art. 2659, ultimo   comma, del
          codice civile, vedansi note all'art. 5.
            - Il  testo dell'art.   692 del   codice  di    procedura
          civile,  e' il seguente:
            "Art.  692 (Sostituzione fedecommissaria). - Ciascuno dei
          genitori o degli altri   ascendenti in linea   retta  o  il
          coniuge  dell'interdetto possono  istituire rispettivamente
          il figlio,  il discendente,  o il coniuge con  l'obbligo di
          conservare e restituire   alla sua    morte  i  beni  anche
          costituenti   la legittima, a favore della  persona o degli
          enti  che,   sotto  la  vigilanza    del   tutore,    hanno
          avuto  cura dell'interdetto medesimo.
            La  stessa  disposizione   si applica nel caso del minore
          di  eta',  se  trovasi   nelle   condizioni   di   abituale
          infermita' di mente tali da far presumere  che  nel termine
          indicato    dall'art.    416  interverra'   la pronuncia di
          interdizione.
            Nel caso di   pluralita' di persone o   enti  di  cui  al
          primo  comma  i  beni  sono attribuiti proporzionalmente al
          tempo  durante  il  quale  gli  stessi  hanno  avuto   cura
          dell'interdetto.
            La  sostituzione  e'  priva  di  effetto  nel caso in cui
          l'inter dizione sia negata o il relativo  procedimento  non
          sia  iniziato  entro  due anni dal   raggiungimento   della
          maggiore   eta'   del   minore   abitualmente infermo    di
          mente.   E'   anche priva  di effetto  nel  caso di  revoca
          dell'interdizione o  rispetto alle   persone o   agli  enti
          che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
             In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".