Art. 6. Trascrizione degli acquisti a causa di morte 1. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche, deve presentare oltre l'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile, il certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso. 2. Il richiedente deve inoltre presentare una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo nell'importo vigente, redatta in lingua italiana su apposito modello per gli acquisti a causa di morte reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali: a) gli stessi elementi relativi all'opera filmica di cui al numero 1) del precedente articolo 5; b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo: aa) il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto; bb) la data di morte; cc) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante; dd) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; ee) natura, qualita' e quantita' dei diritti (proprieta' ovvero altri diritti di utilizzazione economica di opera filmica) caduti in successione; ff) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 del codice civile. 3. Qualora un acquisto a causa di morte abbia per oggetto piu' opere filmiche, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5. 4. Circa la presentazione delle note, degli atti e dei documenti allegati, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 5.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 2648 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2648 (Accettazione di eredita' e acquisto di legato). - Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento". - Per il testo dell'art. 2659, ultimo comma, del codice civile, vedansi note all'art. 5. - Il testo dell'art. 692 del codice di procedura civile, e' il seguente: "Art. 692 (Sostituzione fedecommissaria). - Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di eta', se trovasi nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverra' la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'inter dizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta' del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".