IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione: Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire misure in merito all'incidenza dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e delle spese forfettarie per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, nonche' di assegnare risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per lo svolgimento delle proprie finalita' istituzionali ed, in particolare, per la riforma organica del settore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Oneri indiretti 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono confermate per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere e' determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998. 2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.