IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire misure
in   merito  all'incidenza  dei  premi  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e delle spese
forfettarie  per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, nonche'
di   assegnare   risorse   al  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli
autotrasportatori   per   lo   svolgimento  delle  proprie  finalita'
istituzionali  ed,  in  particolare,  per  la  riforma  organica  del
settore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 maggio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                           Oneri indiretti
  1.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge  8  agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 ottobre 1996, n. 556, sono confermate per il periodo
di  imposta  relativo all'anno 1997. Il relativo onere e' determinato
in lire 29 miliardi per l'anno 1998.
  2.  Al  fine  di  ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il
rilevante  fenomeno  infortunistico,  i  premi INAIL per i dipendenti
delle  imprese  di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati
nei   limiti  di  lire  32  miliardi.  I  minori  introiti  derivanti
dall'applicazione  del presente articolo sono rimborsati all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione
di apposita rendicontazione.