(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da  uno  Stato
      contraente o da una sua suddivisione politica o  amministrativa
      o da un suo ente locale a una persona fisica, in  corrispettivo
      di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione  od  ente,
      sono imponibili soltanto in questo Stato; 
   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto 
      nell'altro Stato contraente qualora i  servizi  siano  resi  in
      detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato
      il quale: 
      i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o 
      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di 
          rendervi i serviti. 
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o  da  una  una
      sua suddivisione politica od amministrativa o da  un  suo  ente
      locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi  da
      essi costituiti, a  una  persona  fisica  in  corrispettivo  di
      servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
      imponibili soltanto in detto Stato. 
   b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro 
      Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente  di
      questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno  Stato  contraente  o  da  una  sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale.