(Convenzione - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                             PATRIMONIO 
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente  e
situato nell'altro Stato contraente, e'  imponibile  in  detto  altro
Stato. 
2.  Il  patrimonio  costituito  da  beni  mobili  che   fanno   parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente possiede nell'altro Stato  contraente  o  da  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di  cui  un  residente  di  uno  Stato
contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 
3.  Il  patrimonio  costituito  da  navi,  aeromobili  o  veicoli  di
trasporto stradale utilizzati nel traffico internazionale, come  pure
i beni mobili destinati al loro esercizio, sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in  cui  si  trova  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa: 
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente  di  uno  Stato
contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.