Art. 2.
              Termini e modalita' di versamento da parte
      dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato
  1. Quotidianamente  ed entro il terzo  giorno lavorativo successivo
alla  riscossione  o all'accredito  i  concessionari  versano in  via
telematica, distintamente, l'ammontare delle  somme riscosse presso i
propri  sportelli  e  quello  delle somme  accreditate  dalle  banche
delegate  relative ai  versamenti unitari  nell'apposita contabilita'
speciale istituita presso una  sezione di tesoreria provinciale dello
Stato  indicata   dalla  Banca  d'Italia,  denominata   "fondi  della
riscossione" ed  intestata al Ministero delle  finanze - Dipartimento
delle  entrate -  Direzione centrale  per la  riscossione. Presso  la
medesima sezione di tesoreria sono altresi' istituite:
  a)  una contabilita'  speciale, denominata  "fondi di  bilancio" ed
intestata al Ministero  delle finanze - Dipartimento  delle entrate -
Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione
delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti
unitari  e delle  somme necessarie  alla regolazione  contabile delle
compensazioni effettuate  dai contribuenti nell'ambito  della sezione
2-erario del  modello di pagamento,  nonche' di quelle  relative alle
commissioni  spettanti  alle banche  e  ai  concessionari, di  quelle
utilizzate dai concessionari per erogare  i rimborsi in conto fiscale
e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo
di provvedimenti di sgravio;
  b) una contabilita' speciale,  intestata al Ministero delle finanze
- Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione,
denominata  "fondi  di  proprieta'   dell'INPS"  e  alimentata  dalla
Direzione  generale dell'I.N.P.S.  con trasferimento  di fondi  dalla
contabilita'  speciale   accesa  presso   la  sezione   di  tesoreria
provinciale  di  Roma   a  nome  della  stessa,   per  consentire  la
ripartizione delle  somme di pertinenza degli  altri enti destinatari
dei versamenti  unitari, afferenti  le compensazionioperate  a carico
degli enti stessi, nonche' delle somme di pertinenza di ciascuna sede
I.N.P.S. Il  Ministero delle finanze  - Dipartimento delle  entrate -
Direzione   centrale  per   la  riscossione,   valuta  le   richieste
dell'I.N.P.S.  rivolte ad  ottenere la  restituzione delle  eventuali
eccedenze giacenti su tale  contabilita', tenendo conto degli importi
per i quali  essa viene utilizzata e della frequenza  con cui avviene
l'utilizzazione  stessa,  nonche'  di eventuali  motivi  che  possano
determinare una variazione di tali elementi.
  2. La contabilita'  speciale "fondi di bilancio"  e' alimentata con
parte degli  stanziamenti iscritti  nell'unita' previsionale  di base
4.1.1.0 -  "Funzionamento" -  capitoli 3456,  3458, 3459  e 3480  - e
nell'unita' previsionale  di base 4.1.2.2 -  "Restituzioni e rimborsi
di  imposte" -  capitoli 3519,  3521, 3530  e 3533  - dello  stato di
previsione del Ministero delle finanze  per l'anno finanziario 1998 e
corrispondenti unita' per gli esercizi successivi.
  3. La contabilita'  speciale "fondi di bilancio"  e' alimentata con
le seguenti modalita':
  a)  nel   primo  anno   di  applicazione,  dopo   l'apertura  della
contabilita'   speciale,   con   il   cinquanta   per   cento   delle
disponibilita' esistenti al momento sulle unita' previsionali di base
indicate  al  comma  2.   La  parte  di  stanziamento  corrispondente
all'ammontare  dei   rimborsi  gia'  erogati  e   dei  compensi  gia'
trattenuti dalle banche e  dai concessionari e' mantenuta nell'unita'
previsionale  di  base  per provvedere  alle  necessarie  regolazioni
contabili da parte  del Ministero delle finanze  - Dipartimento delle
entrate -  Direzione centrale per la  riscossione; ulteriori afflussi
alla contabilita'  speciale "fondi  di bilancio" sono  effettuati nei
mesi successivi, tenuto conto delle risorse necessarie per effettuare
i rimborsi con le disponibilita'  esistenti nello stato di previsione
del  Ministero delle  finanze a  favore di  soggetti non  titolari di
partita IVA, nonche'  dei soggetti non ammessi  alla compensazione ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  b) per gli esercizi successivi,  la contabilita' speciale "fondi di
bilancio" e' alimentata,  nel mese di gennaio di  ciascun anno, entro
il limite  del cinquanta  per cento dei  fondi iscritti  nelle unita'
previsionali di  base indicate  al comma  2. Ulteriori  afflussi sono
effettuati nei mesi successivi sulla  base dei criteri indicati nella
lettera a).
  4. Ogni  anno gli importi per  i quali la struttura  di gestione di
cui all'articolo 22, comma 3,  del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241, non  ha potuto  effettuare  la regolazione  contabile dal  1
gennaio  al 31  agosto sono  versati all'entrata  del bilancio  dello
Stato  entro il  10  settembre. Tali  importi  sono riassegnati  alle
pertinenti unita' previsionali di base  dello stato di previsione del
Ministero  delle finanze  -  Dipartimento delle  entrate -  Direzione
centrale per la  riscossione nel mese di novembre. Gli  importi per i
quali la predetta  struttura di gestione non ha  potuto effettuare la
regolazione contabile  dal 1  settembre al  31 dicembre  sono versati
all'entrata del  bilancio dello Stato  entro il 10  gennaio dell'anno
successivo  e  sono  riassegnati  alle unita'  previsionali  di  base
previste dal  comma 2 per  l'effettuazione, nel mese di  marzo, delle
regolazioni  contabili  da  parte   del  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
  5. Il  concessionario effettua il versamento  di cui al comma  1 al
netto della  commissione spettante e  dei rimborsi d'imposta  da esso
erogati, nonche' delle somme  oggetto di provvedimenti di concessione
o  revoca  di  dilazione  o  di  sgravio  previsti  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43, usufruibili sui
versamenti diretti. Tali somme sono  utilizzate in via prioritaria in
sede di riversamento degli  accrediti pervenuti dalle banche delegate
e, solo  in caso di incapienza  di questi ultimi, di  quelli relativi
agli importi riscossi in via diretta.
  6. Il  concessionario, nell'effettuare  il versamento,  recupera le
commissioni spettanti in via prioritaria sull'importo dei saldi delle
sezioni 2  dei modelli e, solo  in caso di incapienza,  su quello dei
saldi  delle sezioni  3 e  4; nel  caso in  cui non  vi sia  capienza
neanche  su tali  saldi,  chiede il  pagamento  delle commissioni  di
propria  spettanza  attraverso  la   struttura  di  gestione  di  cui
all'articolo 22 del  decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 241, che,
effettuati i  necessari riscontri,  comunica l'importo da  versare al
Ministero  delle  finanze e  quest'ultimo  provvede  ad erogare  tale
importo  al concessionario  mediante ordinativo  diretto, tratto  sul
capitolo  3525  dello stato  di  previsione  dello stesso  Ministero,
corrispondendo gli interessi, in misura  pari al tasso legale, per il
periodo  intercorrente tra  il giorno  della richiesta  e quello  del
pagamento.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si  riporta    di  seguito il testo dell'art. 25   del
          citato d.lgs. 9 luglio 1997,    n.  241,  come    modifcato
          dall'art.  2 del d.lgs.  del 23 marzo 1998, n. 56.
            "Art.  25  (Decorrenza e  garanzie). - 1.  Il regime  dei
          versamenti  unitari  entra  in  funzione  per  tutti      i
          contribuenti  a  partire  al  mese dal mese di maggio 1998.
          Sono ammessi alla compensazione:
            a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di  partita
          IVA;
            b)    dall'anno  1999    le  societa'    di  persone   ed
          equiparate  ai fini fiscali;
            c) dall'anno 2000 i soggetti    all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche.
            2.  Il    limite  massimo   dei crediti d'imposta   e dei
          contributi  che  possono  essere    compensati,  e',   fino
          all'anno  2000,  fissato    in lire 500 milioni per ciascun
          periodo d'imposta.
            3.  Con   decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei
          Ministri,    su  proposta  del Ministro delle finanze,   di
          concerto con  il  Ministro  del  tesoro,    possono  essere
          modificati  i  termini di  cui  al comma  1, lettere a), b)
          e  c),  tenendo    conto  delle esigenze organizzative e di
          bilancio.
            4.  I  contribuenti   titolari   di   partita   IVA   non
          ammessi    alla  compensazione  o,  seppure ammessi, per la
          parte che non trova capienza nella compensazione, pur   nel
          rispetto  del  limite di cui  al comma 2, possono ricorrere
          alla  procedura di rimborso prevista   dal  titolo  il  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato  con  decreto  del    Ministro  delle  finanze  28
          dicembre  1993,    n. 567. La garanzia e' prestata ai sensi
          dell'art. 38 -bis, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26    ottobre  l972, n. 633. La garanzia
          prestata in  favore dell'ufficio tributario competente   al
          rimborso  e  copre      qualsiasi       credito     vantato
          dall'ufficio      stesso, indipendentemente dall'atto    in
          base  al quale  la garanzia  e' stata prestata".
            -  L'art.  22  del  d.lgs.  9  luglio    1997, n. 241, e'
          riportato in nota alle premesse.
            - Il   D.P.R. 28 gennaio    1988,  n.    43,  recante  la
          "Istituzione  del servizio di riscossione dei tributi e  di
          altre entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  ai
          sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n.
          657",  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 49 del 29
          febbraio 1988, secondo supplemento ordinario.
            - Si riporta di seguito il  testo dell'art 19, del citato
          d.lgs. n.  241 del 1997:
            "Art.  19  (Modalita'  di  versamento  mediante  delega).
          -    1.    I versamenti delle imposte, dei  contributi, dei
          premi previdenziali ed assistenziali e delle  altre  somme,
          al   netto  della  compensazione,  sono  eseguiti  mediante
          delega irrevocabile ad una   banca convenzionata  ai  sensi
          del comma 5.
            2.  La   banca rilascia   al contribuente un'attestazione
          conforme al modello  approvato con  decreto del    Ministro
          delle      finanze,   recante   l'indicazione  dei     dati
          identificativi  del soggetto che   effettua il  versamento,
          la   data,   la   causale  e  gli  importi  dell'ordine  di
          pagamento,  nonche' l'impegno  ad effettuare  il  pagamento
          agli   enti  destinatari    per    conto    del  delegante.
          L'attestazione   deve   recare altresi'  l'indicazione  dei
          crediti  per    i quali il contribuente si e' avvalso della
          facolta' di compensazione.
            3.   La     delega   deve    essere    conferita      dal
          contribuente    anche nell'ipotesi in   cui le somme dovute
          risultano totalmente compensate ai   sensi dell'art.    17.
          La  parte di  credito  che  non ha  trovato capienza  nella
          compensazione    e'  utilizzata    in occasione   del primo
          versamento successivo.
            4. Per l'omessa presentazione  del modello di  versamento
          contenente i dati relativi  alla eseguita compensazione, si
          applica  la  sanzione di   lire   300.000, ridotta  a  lire
          100.000  se  il ritardo  non  e' superiore a cinque  giorni
          lavorativi.
            5.    Con   convenzione   approvata   con   decreto   del
          Ministro  delle finanze, di concerto   con i  Ministri  del
          tesoro  e    del  lavoro  e  della previdenza sociale, sono
          stabiliti le modalita' di conferimento della delega   e  di
          svolgimento  del    servizio, i   dati delle  operazioni da
          trasmettere      e    le      relative      modalita'    di
          trasmissione    e    di conservazione,   tenendo conto  dei
          termini di  cui  all'art. 13   del regolamento  concernente
          l'istituzione  del  conto fiscale, adottato con decreto del
          Ministro delle finanze  28 dicembre 1993, n.  567,  nonche'
          le    penalita'    per   l'inadempimento   degli   obblighi
          nascenti   dalla convenzione stessa    e  la  misura    del
          compenso per il  servizio svolto dalle banche. Quest'ultima
          e' determinata  tenendo conto del costo di svolgimento  del
          servizio,    del    numero  dei   moduli   presentati   dal
          contribuente   e di   quello delle   operazioni  in    esso
          incluse,   della tipologia degli adempimenti da  svolgere e
          dell'ammontare complessivo dei   versamenti   gestito   dal
          sistema.    La   convenzione   ha   durata triennale e puo'
          essere tacitamente rinnovata.
            6.   Con decreto   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto  con    i Ministri   del tesoro  e  delle poste  e
          delle telecomunicazioni,   la delega  di    pagamento  puo'
          essere,   conferita     all'Ente  poste  italiane,  secondo
          modalita' e  termini  in    esso  fissati.  All'Ente  poste
          italiane   si   applicano   le  disposizioni  del  presente
          decreto".