Art. 5.
  Collegamento  telematico con  la struttura  di gestione,  invio dei
dati, verifica dei flussi e correzione degli errori
  1.  Quotidianamente  le  banche  delegate  e  i  concessionari,  in
conformita'  alle specifiche  tecniche  da approvare  con il  decreto
dirigenziale  di  cui  all'articolo   1,  comma  2,  predispongono  e
trasmettono  alla struttura  di  gestione, in  via  telematica e  con
modalita'  centralizzate,  previa  verifica  della  loro  integrita',
flussi informativi contenenti i dati analitici esposti nei modelli di
versamento e le rendicontazioni delle operazioni eseguite.
  2. La trasmissione  di cui al comma 1 e'  effettuata da parte delle
banche  delegate  entro  le  ore  24  del  quarto  giorno  lavorativo
successivo  a quello  di  ricevimento  della delega  e  da parte  dei
concessionari entro le ore 24  del terzo giorno lavorativo successivo
a quello di riscossione o di accreditamento.
  3.  La  struttura   di  gestione,  eseguiti  i   controlli  di  sua
competenza,  ne  trasmette  gli  esiti alle  banche  delegate  ed  ai
concessionari  secondo le  specifiche  tecniche da  approvare con  il
decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2. In caso di esito
positivo  del  controllo,  trasmette  alle stesse  un  indicatore  di
accettazione; in  caso di  esito negativo,  trasmette la  lista degli
errori.