Art. 6.
                   Aggiornamento dei conti fiscali
  1. Relativamente ai versamenti  effettuati dai soggetti titolari di
conto  fiscale,  per i  flussi  con  esito positivo  accettati  nella
settimana  precedente,   le  banche   delegate  ed   i  concessionari
trasmettono  ogni venerdi'  al concessionario  che gestisce  il conto
fiscale del  contribuente i dati  dei singoli importi a  debito della
colonna  A e  dei singoli  importi a  credito della  colonna B  della
sezione 2  del modello di  versamento in conformita'  alle specifiche
tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo
1, comma  2; nei successivi  tre giorni lavorativi  il concessionario
aggiorna con tali  dati le posizioni contabili dei  titolari di conto
fiscale, anche  ai fini  del calcolo dei  limiti di  erogabilita' del
rimborso senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21, comma
1, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 maggio 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                    Ciampi,  Ministro    del  tesoro,
                                  del     bilancio    e         della
                                  programmazione economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 16
 
           Nota all'art. 6:
            - Si   riporta di   seguito l'art.   21, comma  1,    del
          citato  D.M. 28 dicembre 1993, n. 567:
            "1.  Non  devono  essere prestate specifiche garanzie per
          l'erogazione dei rimborsi,  il cui   ammontare risulti  non
          superiore  al    dieci per cento dei complessivi versamenti
          eseguiti  nei due anni precedenti la data  della  richiesta
          e  registrati  nel  conto fiscale,  esclusi   i  versamenti
          conseguenti  ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi
          gia' erogati. Ai  fini della verifica del limite del  dieci
          per cento si cumulano i rimborsi  erogati  nei    due  anni
          precedenti la data della richiesta".