Art. 6. Aggiornamento dei conti fiscali 1. Relativamente ai versamenti effettuati dai soggetti titolari di conto fiscale, per i flussi con esito positivo accettati nella settimana precedente, le banche delegate ed i concessionari trasmettono ogni venerdi' al concessionario che gestisce il conto fiscale del contribuente i dati dei singoli importi a debito della colonna A e dei singoli importi a credito della colonna B della sezione 2 del modello di versamento in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2; nei successivi tre giorni lavorativi il concessionario aggiorna con tali dati le posizioni contabili dei titolari di conto fiscale, anche ai fini del calcolo dei limiti di erogabilita' del rimborso senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 16
Nota all'art. 6: - Si riporta di seguito l'art. 21, comma 1, del citato D.M. 28 dicembre 1993, n. 567: "1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi gia' erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta".