Art. 11.
                          Entrata in vigore

  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il centoventesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La  presente  legge,  munita  dei sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi' 18 giugno 1998

                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick