Art. 9.
                    Abuso di dipendenza economica

  1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di
dipendenza  economica  nel  quale  si  trova,  nei  suoi  o  nei loro
riguardi,  una  impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza
economica   la   situazione  in  cui  un  impresa  sia  in  grado  di
determinare,  nei  rapporti  commerciali  con  un'altra  impresa,  un
eccessivo   squilibrio  di  diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza
economica  e'  valutata  tenendo conto anche della reale possibilita'
per  la  parte  che  abbia  subito  l'abuso  di  reperire sul mercato
alternative soddisfacenti.
  2.  L'abuso  puo'  anche  consistere  nel  rifiuto di vendere o nel
rifiuto  di  comprare,  nella  imposizione di condizioni contrattuali
ingiustificatamente  gravose  o  discriminatorie,  nella interruzione
arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
  3.  Il  patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica e' nullo.