Art. 10.
  1.  All'articolo  9 della  legge  6  novembre  1989, n.  368,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "  1. Il  CGIE  elegge  nel suo  seno  il  comitato di  presidenza,
composto, oltre che  dal presidente e dal segretario  generale, da un
vicesegretario generale  per ognuna delle aree  continentali definite
dall'articolo  8-bis,  comma  1,  lettera c),  da  un  vicesegretario
generale eletto  tra i ventinove  membri nominati con il  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1,
da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da
tre membri per ognuna delle citate aree continentali.
  2.  Per  l'elezione  del  segretario  generale,  dei  vicesegretari
generali e  dei componenti il  comitato di presidenza si  procede con
votazioni  successive e  con  schede separate.  E' eletto  segretario
generale  colui che  ottiene  la maggioranza  assoluta  dei voti  dei
membri  del  Consiglio.  Qualora   nessun  candidato  raggiunga  tale
maggioranza, si procede  ad un secondo scrutinio.  Risulta eletto chi
ottiene  il  piu' alto  numero  di  voti. Sono  eletti  vicesegretari
generali e componenti  il comitato di presidenza coloro  che al primo
scrutinio hanno ottenuto il maggior  numero dei voti dei partecipanti
alla votazione.  Ciascun membro scrive  sulla propria scheda  un nome
per il segretario  generale e per i vicesegretari  generali, sei nomi
per gli altri componenti il  comitato di presidenza in rappresentanza
di ognuna delle aree continentali e  quattro nomi per i componenti in
rappresentanza dei membri nominati con  il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1";
  b)  al comma  3,  dopo  le parole:  "si  riunisce"  e' inserita  la
seguente: "almeno";
  c) al comma 4, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente:
"annuale";  dopo  le  parole:   "attivita'  delle  commissioni"  sono
aggiunte le seguenti:  ", sceglie e indica le priorita'  di spesa per
l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "  6.  In  occasione  delle  riunioni del  CGIE,  del  comitato  di
presidenza,  delle  commissioni  per  le aree  continentali  e  delle
commissioni di lavoro  il comitato di presidenza  puo' autorizzare di
volta in  volta la partecipazione  sia di esperti sia  di qualificati
rappresentanti  di  amministrazioni  dello Stato  diverse  da  quelle
previste  all'articolo 6,  nonche' di  enti pubblici  ed associazioni
aventi  specifico  interesse  alle  questioni da  trattare.  Il  CGIE
provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno";
  e) al  comma 7, sono  aggiunte, in  fine, le parole:  "con apposita
relazione scritta".
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il   testo dell'art. 9 della  citata legge n. 368  del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.   9.   -   1.   Il  CGIE  elegge nel  suo  seno  il
          comitato   di presidenza,    composto,    oltre  che    dal
          presidente      e  dal    segretario  generale,    da    un
          vicesegretario   generale    per    ognuna    delle    aree
          continentali  definite  dall'art. 8-bis,  comma 1,  lettera
          c),  da un vicesegretario generale eletto tra  i  ventinove
          membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  di  cui  all'art. 4, comma 1,  da due membri
          eletti tra  quelli nominati con  il medesimo decreto  e  da
          tre membri per ognuna delle citate aree continentali.
            2.   Per   l'elezione   del   segretario   generale,  dei
          vicesegretari generali e  dei componenti il    comitato  di
          presidenza  si    procede con votazioni   successive e  con
          schede separate.  E' eletto  segretario generale  colui che
          ottiene  la maggioranza   assoluta   dei voti   dei  membri
          del    Consiglio.   Qualora    nessun  candidato  raggiunga
          tale maggioranza, si procede    ad  un  secondo  scrutinio.
          Risulta  eletto  chi ottiene   il   piu' alto   numero   di
          voti. Sono  eletti  vicesegretari generali e componenti  il
          comitato di presidenza coloro  che al primo scrutinio hanno
          ottenuto il maggior  numero dei voti dei partecipanti  alla
          votazione.  Ciascun membro scrive  sulla propria scheda  un
          nome  per  il  segretario    generale e per i vicesegretari
          generali, sei nomi per gli altri componenti il  comitato di
          presidenza  in  rappresentanza   di   ognuna   delle   aree
          continentali   e      quattro  nomi  per  i  componenti  in
          rappresentanza dei membri nominati  con    il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 4,
          comma 1.
            3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte
          all'anno, di cui due volte in  margine  alle  riunioni  del
          Consiglio.
            4.  Esso cura  la preparazione e lo svolgimento  regolare
          dei lavori del  CGIE,  gli    opportuni  contatti  con  gli
          organismi  interessati  alle  sue attivita', l'elaborazione
          della relazione  annuale  ed  il  coordina-  mento    delle
          attivita'    delle    commissioni,   sceglie  e  indica  le
          priorita' di spesa  per l'attivita' del CGIE e ne    valuta
          il bilancio consuntivo.
            5.    Il   comitato di   presidenza   fissa  l'ordine del
          giorno   delle sessioni  plenarie,    tenendo  conto  delle
          segnalazioni    e  richieste  che  gli sono tempestivamente
          trasmesse dai membri del CGIE.
            6.  In  occasione    delle  riunioni  del   CGIE,     del
          comitato   di presidenza,  delle  commissioni  per  le aree
          continentali  e  delle commissioni di lavoro   il  comitato
          di  presidenza    puo'  autorizzare  di volta in   volta la
          partecipazione    sia  di  esperti  sia    di   qualificati
          rappresentanti   di   amministrazioni  dello Stato  diverse
          da  quelle previste all'art. 6, nonche' di   enti  pubblici
          ed  associazioni  aventi specifico interesse alle questioni
          da trattare. Il  CGIE  provvede  alle  eventuali  spese  di
          viaggio e soggiorno.
            7.    Il   comitato di   presidenza   riferisce   al CGIE
          sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta".