Art. 10. 1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali. 2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1"; b) al comma 3, dopo le parole: "si riunisce" e' inserita la seguente: "almeno"; c) al comma 4, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale"; dopo le parole: "attivita' delle commissioni" sono aggiunte le seguenti: ", sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo"; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno"; e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "con apposita relazione scritta".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 368 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali. 2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1. 3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio. 4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione della relazione annuale ed il coordina- mento delle attivita' delle commissioni, sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo. 5. Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE. 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'art. 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno. 7. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta".