Art. 11. 1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. 2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed e' affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata. 3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione".