Art. 11.
  1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 10. -  1. Il CGIE ed  i suoi organi interni  si avvalgono del
supporto  di   personale  di   segreteria  dipendente   da  pubbliche
amministrazioni,  allo  scopo  comandato,  il cui  numero  e  le  cui
qualifiche  sono determinati  con decreto  del Ministro  degli affari
esteri, di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
  2. La segreteria del CGIE ha  sede presso il Ministero degli affari
esteri ed e' affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di
qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
  3. Il  funzionario di cui al  comma 2 e il  personale di segreteria
non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico
all'interno della pubblica amministrazione".