Art. 12.
  1. All'articolo 11,  comma 1, della legge 6 novembre  1989, n. 368,
la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n.
368, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero
si  riuniscono  presso la  rappresentanza  diplomatica  nel Paese  di
residenza  insieme  ai  consoli  ed ai  presidenti  dei  COMITES  ivi
costituiti. Le spese di viaggio e  soggiorno dei membri del CGIE sono
a carico del bilancio del Consiglio".
 
           Nota all'art. 12:
            -  Il testo   dell'art. 11 della citata legge n.  368 del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.   11. -  1.  I  membri del  CGIE  rappresentanti le
          comunita'  italiane  all'estero     hanno   diritto      di
          partecipare alle  riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi
          in cui risiedono.
            2.  Prima    di ogni riunione del  Consiglio i membri del
          CGIE  eletti  all'estero     si  riuniscono     presso   la
          rappresentanza  diplomatica   nel Paese  di  residenza  per
          esaminare   i   problemi   dei   connazionali residenti  in
          quel  Paese  in   relazione agli argomenti   all'ordine del
          giorno del Consiglio.
            2-bis. Almeno una volta l'anno  i membri del CGIE  eletti
          all'estero  si    riuniscono    presso  la   rappresentanza
          diplomatica  nel Paese  di residenza  insieme  ai   consoli
          ed  ai   presidenti  dei  COMITES  ivi costituiti. Le spese
          di viaggio e  soggiorno dei membri del CGIE sono  a  carico
          del bilancio del Consiglio.
            3.  Le  richieste di informazione su argomenti specifici,
          attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono  essere
          rivolte  dai  membri del Consiglio stesso esclusivamente al
          comitato di presidenza".