Art. 12. 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente: "2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 368 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11. - 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunita' italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono. 2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. 2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio. 3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza".