Art. 13. 1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalita' previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonche' un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della meta' per i residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione".