Art. 13.
  1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 12.  - 1. Ai  membri del  CGIE che partecipano  alle riunioni
previste dalla  presente legge spettano  il pagamento delle  spese di
viaggio,  che verranno  rimborsate con  le modalita'  previste per  i
dipendenti dello Stato della  ottava qualifica funzionale, nonche' un
rimborso forfettario per  le spese di vitto e  alloggio sostenute nel
periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L.
400.000 giornaliere, ridotto  della meta' per i  residenti nella sede
stessa  e aumentato  della  meta' per  il  segretario generale.  Agli
stessi  membri spetta  inoltre  un rimborso  forfettario,  pari a  L.
2.000.000 annue, aumentato a L.  3.000.000 annue per i componenti del
comitato  di presidenza  e a  L.  4.000.000 annue  per il  segretario
generale, per le  spese telefoniche e postali.  I rimborsi forfettari
non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri
del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa
per malattia e infortuni durante i periodi di riunione".