Art. 14.
  1. All'articolo 13,  comma 1, della legge 6 novembre  1989, n. 368,
la parola:  "COEMIT", ovunque ricorra, e'  sostituita dalla seguente:
"COMITES".
 
           Nota all'art. 14:
            -  Il   testo dell'art. 13,  comma 1, della  citata legge
          n.   368 del 1989, cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "1.    I membri   di   cui all'art.   4,   comma 2,  sono
          eletti da  una assemblea  formata  per  ciascun  Paese  dai
          componenti    dei    COMITES  regolarmente   costituiti nei
          Paesi indicati   nella tabella   allegata  alla    presente
          legge    e   da rappresentanti   delle associazioni   delle
          comunita'  italiane in  numero  non  superiore al  30   per
          cento    dei  componenti dei COMITES per  i Paesi europei e
          del 45  per cento per i Paesi transoceanici, tenendo  conto
          dei   requisiti  fissati  dall'art.  4  e  delle  modalita'
          previste nelle  norme di attuazione di  cui  all'art.    17
          che     dovranno     garantire,     sul     piano     della
          rappresentanza,  il pluralismo associativo".