Art. 14. 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo".