Art. 15. 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES le associazioni delle comunita' italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 4".