Art. 15.
  1. All'articolo 14,  comma 1, della legge 6 novembre  1989, n. 368,
la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
 
           Nota all'art. 15:
            -  Il   testo dell'art. 14,  comma 1, della  citata legge
          n.   368 del 1989, cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "1.  Nei  Paesi  in cui non  sono costituiti i COMITES le
          associazioni delle  comunita'   italiane  ivi  operanti  da
          almeno     cinque     anni  propongono,   alla   rispettiva
          rappresentanza     diplomatica,  un  numero  di  nominativi
          doppio di  quello  previsto nella  tabella allegata    alla
          presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE
          assegnati  a  quel  determinato    Paese  in  conformita' a
          quanto previsto dall'art.  4, comma 4".