Art. 16.
  1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368,
e' sostituito dal seguente:
  " 1. Le spese del CGIE  gravano su apposito capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero  degli   affari  esteri.  Il  comitato  di
presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione
del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo".
 
           Nota all'art. 16:
            -  Il testo   dell'art. 16 della citata legge n.  368 del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  16.  -  1.  Le  spese del CGIE gravano su apposito
          capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari  esteri.  Il  comitato  di  presidenza  indica  alla
          segreteria  le  priorita'  per   la   predisposizione   del
          preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.
            2.     All'onere    derivante    dall'applicazione  della
          presente  legge, valutato in lire  1.100 milioni per l'anno
          1989, in  lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire    800
          milioni  a decorrere dall'anno 1991, si provvede   mediante
          corrispondente   riduzione  dello   stanziamento  iscritto,
          ai fini del bilancio  triennale 1989-1991, al capitolo 6856
          dello  stato  di   previsione del Ministero del tesoro  per
          l'anno 1989, all'uopo utilizzando    quanto  a    lire  500
          milioni  per    ciascuno  degli anni 1989, 1990   e 1991 lo
          specifico    accantonamento  "Istituzione   del   Consiglio
          generale  degli italiani  all'estero, e  quanto a  lire 660
          milioni  per l'anno  1989, a lire 300 milioni per  ciascuno
          degli anni 1990 e   1991, quota  parte  dell'accantonamento
          ''Norme  concernenti  il riordinamento del  Ministero degli
          affari esteri  ed il potenziamento del servizio diplomatico
          consolare''.
            3. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad   apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".