Art. 16. 1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 368 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento "Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, e quanto a lire 660 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento ''Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare''. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".