Art. 18.
  1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE puo'
avvalersi  della  collaborazione   di  professionisti  esperti  nelle
materie  di sua  competenza,  opportunamente retribuiti  per le  loro
prestazioni.
  2. Per  le proprie attivita'  istituzionali il CGIE  puo' avvalersi
anche  di   risorse  provenienti   da  atti   di  liberalita'   e  di
finanziamenti di enti e di  istituti pubblici e privati, nel rispetto
della normativa vigente.
  3.  I vicesegretari  generali eletti  in rappresentanza  delle aree
continentali  possono avvalersi,  per lo  svolgimento delle  riunioni
previste  dall'articolo 8-bis,  comma 1,  lettera c),  della legge  6
novembre  1989, n.  368,  introdotto dall'articolo  9 della  presente
legge, della  collaborazione di  personale di segreteria  da reperire
nel luogo della riunione.