Art. 18. 1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE puo' avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni. 2. Per le proprie attivita' istituzionali il CGIE puo' avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalita' e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente. 3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.