Art. 19.
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della  presente  legge,
valutato in lire  1.070 milioni annue a decorrere  dall'anno 1998, si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  per  l'anno  finanziario 1998,  allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 giugno 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick