Art. 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 2  della legge 6 novembre 1989, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla  lettera a),  dopo la parola:  "sviluppo" sono  inserite le
seguenti: "politico, culturale,";
  b)  alla lettera  b), dopo  la parola:  "Governo" sono  inserite le
seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
  c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le
seguenti: "alla organizzazione e";
    d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  "cbis)  verificare e  promuovere i  processi di  integrazione delle
comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del
Paese ospitante  e di  valorizzazione dell'identita'  nazionale delle
comunita' italiane all'estero";
    e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  " d)  elaborare una relazione  annuale con proiezione  triennale da
presentare,  tramite  il  Governo,  al  Parlamento,  nella  quale  si
valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed
indirizzi per il triennio successivo";
    f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  "dbis) contribuire all'elaborazione  della legislazione economica e
sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il testo   del comma 1 dell'art.  2 della citata legge
          n. 368 del  1989,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "1.  Per  l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE
          provvede a:
            a)  esaminare,  in armonia  con  lo   sviluppo  politico,
          culturale,  economico  e  sociale dell'Italia,   i problemi
          delle comunita' italiane  all'estero,  in  particolare  per
          quanto  attiene  alle  condizioni  di  vita e di lavoro dei
          singoli e  delle comunita' medesime nel loro insieme,  alla
          formazione  scolastica  e professionale,  al  reinserimento
          in  attivita'  produttive  ed alle altre esigenze di coloro
          che decidono di rimpatriare;
            b)  formulare,    su  richiesta    del  Governo  o    dei
          Presidenti    dei due rami   dal Parlamento,  pareri e,  di
          propria   iniziativa, proposte   e raccomandazioni,      in
          materia   di   iniziative    legislative   o amministrative
          dello  Stato  o    delle  regioni, accordi internazionali e
          normative comunitarie  concernenti  le  comunita'  italiane
          all'estero;
            c) promuovere studi e ricerche  su materie riguardanti le
          comunita'  italiane   nel     mondo,   collaborando    alla
          organizzazione   e  alla elaborazione degli stessi;
            cbis)    verificare  e    promuovere    i  processi    di
          integrazione    delle  comunita'  italiane  nelle strutture
          sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante    e  di
          valorizzazione  dell'identita'    nazionale delle comunita'
          italiane all'estero;
            d)  elaborare una   relazione   annuale con    proiezione
          triennale    da  presentare,   tramite   il   Governo,   al
          Parlamento,  nella  quale  si valutino gli eventi dell'anno
          precedente e si traccino prospettive ed  indirizzi  per  il
          triennio successivo;
            dbis)  contribuire    all'elaborazione della legislazione
          economica   e   sociale   che   ha   riflessi   sul   mondo
          dell'emigrazione".