Art. 3.
  1. Al comma 1 dell'articolo 3  della legge 6 novembre 1989, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'alinea, le  parole: "sugli  orientamenti del  Governo" sono
sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
  b)  alla lettera  b),  dopo  la parola:  "sociale"  e' inserita  la
seguente: ", assistenziale";
  c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  "  c)  criteri  per  l'erogazione  di  contributi  ad  associazioni
nazionali, patronati, enti di  formazione scolastica e professionale,
organi  di stampa,  di divulgazione  e di  informazione che  svolgano
concreta attivita'  di sostegno  e di promozione  economica, sociale,
culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
  d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite
le seguenti: "e informatizzati".
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo  3 della legge 6 novembre 1989, n.
368, sono inseriti i seguenti:
  "1-bis.  Il  CGIE  esprime   parere  obbligatorio  sulle  questioni
concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e
dalle regioni.
  1-ter.  Le  amministrazioni dello  Stato  e  gli enti  territoriali
forniscono  tempestivamente  e  compiutamente  le  informazioni  loro
richieste nelle materie di competenza del CGIE.
  1-quater.  Il   CGIE  ha  diritto   di  accesso  presso   tutte  le
amministrazioni   dello  Stato,   ivi   comprese  le   rappresentanze
diplomatiche  e  consolari,  e  presso gli  enti  territoriali,  alle
informazioni nelle materie di sua  competenza, fatti salvi i limiti e
le  deroghe  al  diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi
stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
  3. I commi  2 e 3 dell'articolo  3 della legge 6  novembre 1989, n.
368, sono abrogati.
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo  3 della legge 6 novembre 1989, n.
368, e' aggiunto il seguente:
  "5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle
questioni di interesse per  le comunita' italiane all'estero, qualora
difformi  dal parere  espresso dal  CGIE  ai sensi  del comma  1-bis,
trasmettendo  copia  della  motivazione alle  competenti  commissioni
parlamentari".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il   testo deIl'art. 3 della  citata legge n. 368  del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  3.    -  1.  Il   CGIE esprime parere obbligatorio
          sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
            a)  stanziamenti sui  vari  capitoli del  bilancio  dello
          Stato  in favore delle comunita' italiane all'estero;
            b) programmi  pluriennali e relativi finanziamenti    per
          la  politica scolastica,  la   formazione  professionale  e
          la   tutela  sociale, assistenziale, e previdenziale;
            c)  criteri   per  l'erogazione    di   contributi     ed
          associazioni  nazionali,  patronati,  enti  di   formazione
          scolastica  e  professionale,  organi    di  stampa,     di
          divulgazione    e di   informazione che   svolgano concreta
          attivita'   di  sostegno    e  di  promozione    economica,
          sociale,   culturale  e  civile  delle  comunita'  italiane
          all'estero;
            d)   informazioni   e   programmi    radiotelevisivi    e
          informatizzati per le comunita' italiane all'estero;
            e)  linee  di riforma dei servizi consolari, scolastici e
          sociali.
            1-bis.  Il   CGIE  esprime  parere  obbligatorio    sulle
          questioni  concernenti  le  comunita'  italiane  all'estero
          affrontate dal Governo e dalle regioni.
            1-ter.  Le  amministrazioni dello   Stato   e   gli  enti
          territoriali  forniscono  tempestivamente  e  compiutamente
          le    informazioni    loro  richieste  nelle   materie   di
          competenza del CGIE.
            1-quater.   Il    CGIE  ha  diritto   di  accesso  presso
          tutte  le amministrazioni   dello  Stato,   ivi    comprese
          le    rappresentanze diplomatiche  e  consolari,  e  presso
          gli  enti  territoriali,  alle informazioni  nelle  materie
          di  sua  competenza, fatti salvi i limiti e le  deroghe  al
          diritto    di   accesso   ai    documenti    amministrativi
          stabiliti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
             2. (Abrogato).
             3. (Abrogato).
            4  In  caso  di motivata urgenza,  il parere e' formulato
          dal comitato di  presidenza  di cui  all'art.  9   e   deve
          essere   sottoposto   alle valutazioni del CGIE nella prima
          riunione successiva.
            5.   Si prescinde   dal parere   del  CGIE    qualora  lo
          stesso  non    sia  espresso  nella  riunione successiva la
          richiesta.
            5-bis. Il Governo e le   regioni  motivano  le  decisioni
          assunte  sulle  questioni  di  interesse per   le comunita'
          italiane all'estero, qualora difformi  dal parere  espresso
          dal  CGIE  ai sensi  del comma  1-bis, trasmettendo   copia
          della      motivazione  alle     competenti     commissioni
          parlamentari".