Art. 6.
  1. Al comma 1 dell'articolo 6  della legge 6 novembre 1989, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla  lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche'
uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo";
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  " d)  i presidenti delle regioni  e delle province autonome  o loro
delegati";
    c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
  " f)   tre   esperti  designati,   rispettivamente,    uno    dalla
RAI-Radiotelevisione   italiana    S.p.a.,   uno    dalle   emittenti
radiofoniche  e televisive  nazionali  private e  uno dai  principali
organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;".
  2. Il comma 2 dell'articolo 6  della legge 6 novembre 1989, n. 368,
e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori
del CGIE, del  Comitato di presidenza, delle commissioni  per le aree
continentali  e delle  commissioni  di lavoro,  con  solo diritto  di
parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del
giorno, scelte tra rappresentanti  delle istituzioni, di organismi od
enti  italiani,  nonche'  studiosi  delle  materie  rientranti  nella
competenza del  CGIE, rimborsandone le  eventuali spese di  viaggio e
soggiorno.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
presente comma  si provvede a  carico degli ordinari  stanziamenti di
bilancio del Ministero degli affari esteri".
  3. Al comma 3 dell'articolo 6  della legge 6 novembre 1989, n. 368,
dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino
a sette".
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il   testo dell'art. 6 della  citata legge n. 368  del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  6. -  1. Partecipano ai lavori del CGIE,  con solo
          diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:
            a) il   direttore  generale    dell'emigrazione  e  degli
          affari sociali del Ministero degli affari esteri;
            b) il  direttore generale dell'impiego  del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale;
            c)  un  esperto  designato da   ciascuno dei Ministri che
          compongono   il    Comitato    interministeriale        per
          l'emigrazione,   nonche'    uno  designato  dal    Ministro
          dell'interno,  uno dal   Ministro per   il commercio    con
          l'estero  e    uno  dal  Ministro    del  turismo  e  dello
          spettacolo nonche' uno dal Dipartimento  per  gli  italiani
          nel mondo;
            d)    i  presidenti    delle regioni   e delle   province
          autonome  o loro delegati;
            e)  un     rappresentante  del      Consiglio   nazionale
          dell'economia  e del lavoro;
            f)     tre  esperti    designati,  rispettivamente,   uno
          dalla    RAI -Radiotelevisione italiana S.p.a.,  uno  dalle
          emittenti  radiofoniche  e televisive  nazionali  private e
          uno  dai  principali organismi  che operano nel campo delle
          comunicazioni informatizzate;
            g)    tre    esperti    designati  dalle   organizzazioni
          nazionali  delle cooperative;
            h)  quattro esperti  designati dalle  organizzazioni  dei
          datori  di lavoro      dell'industria,    dell'agricoltura,
          del      commercio        e  dell'artigianato  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            2. ll Comitato di presidenza  puo' invitare a partecipare
          ai  lavori  del  CGIE,  del   comitato di presidenza, delle
          commissioni  per le aree continentali  e delle  commissioni
          di lavoro,  con   solo diritto   di parola,  fino  a  venti
          personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno,
          scelte  tra  rappresentanti delle istituzioni, di organismi
          od   enti  italiani,    nonche'  studiosi    delle  materie
          rientranti  nella  competenza  del   CGIE, rimborsandone le
          eventuali spese di  viaggio e soggiorno.   Agli   eventuali
          oneri  derivanti  dall'applicazione  del presente comma  si
          provvede a  carico degli ordinari  stanziamenti di bilancio
          del Ministero degli affari esteri.
            3.   Il presidente  e' tenuto  a comunicare  l'ordine dei
          lavori di ciascuna sessione del CGIE  al  Presidente  della
          Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del Senato della
          Repubblica, i quali, ove lo ritengano  opportuno,  potranno
          designare  fino    a  sette  parlamentari appartenenti alle
          commissioni   permanenti   competenti   per   materia   che
          parteciperanno  ai  lavori  del  CGIE  con  solo diritto di
          parola".