Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati"; c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;". 2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri". 3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino a sette".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 368 del 1989, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti: a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri; b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonche' uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo; d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati; e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI -Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate; g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative; h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 2. ll Comitato di presidenza puo' invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a venti personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. 3. Il presidente e' tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola".