Art. 8.
  1.  All'articolo  8 della  legge  6  novembre  1989, n.  368,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  1,  la parola:  "presidente",  ovunque  ricorra,  e'
sostituita  dalle  seguenti:  "segretario   generale"  e  la  parola:
"presidenza" e' sostituita dalle seguenti: "segreteria generale";
  b) al comma 3, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente:
"annuale";
  c) il comma 5 e' abrogato.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il   testo dell'art. 8 della  citata legge n. 368  del
          1989, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  8.  -    1.  Il CGIE e' convocato dal   segretario
          generale in via ordinaria due volte   all'anno.  Esso  puo'
          essere  inoltre convocato in via straordinaria, su motivata
          richiesta  di  almeno  due  terzi  dei suoi componenti, non
          oltre il  ventesimo giorno  dalla data  del deposito  della
          richiesta  di  convocazione  presso la segreteria generale.
          Fra la data  di  convocazione e   quella   della   riunione
          devono    trascorrere  almeno  venti  giorni, salvo casi di
          particolare urgenza per i quali il segretario generale puo'
          stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
            2. Per la validita' delle    riunioni  e'  necessaria  la
          presenza della meta' di uno dei suoi componenti.
            3.  Il  CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le
          prospettive delle comunita' italiane  all'estero  di    cui
          alla  lettera  d) del comma 1  dell'art. 2,  nonche'  tutti
          gli  argomenti  attinenti ai  compiti istituzionali che gli
          vengano sottoposti dal comitato di presidenza.
            4.    Il  CGIE    puo'  deliberare    di  affidare     la
          rappresentanza    delle comunita' italiane   che vivono  in
          Paesi  non compresi  nella tabella allegata  alla  presente
          legge  ad  uno  o  piu'    consiglieri  residenti  in Paesi
          limitrofi.
             5. (Abrogato)".