Art. 9. 1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti: "Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in: a) Assemblea plenaria; b) Comitato di presidenza; c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area; d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario; e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'. Art. 8-ter. - 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri. 2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche. 3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree. 4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunita' italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunita' e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunita' italiane ivi residenti".