Art. 9.
  1. Dopo  l'articolo 8  della legge  6 novembre  1989, n.  368, sono
inseriti i seguenti:
 "Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in:
  a) Assemblea plenaria;
  b) Comitato di presidenza;
  c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord,
America Latina, Paesi anglofoni  (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud
Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree
continentali  e  due  volte  in occasione  delle  Assemblee  plenarie
ordinarie e  sono presiedute  dal vicesegretario generale  eletto per
ogni area;
  d)  commissioni di  lavoro per  tematiche dell'emigrazione,  che si
riuniscono quando e dove necessario;
  e)  gruppi  di  lavoro  per specifici  argomenti,  che  l'Assemblea
plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
  Art. 8-ter. -  1. Il CGIE ha sede presso  il Ministero degli affari
esteri.
  2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza,
delle commissioni di lavoro e dei  gruppi di lavoro si tengono presso
il  Ministero  degli  affari  esteri,  salva  diversa  decisione  del
comitato  di   presidenza.  Le  Assemblee  plenarie   del  CGIE  sono
pubbliche.
  3.  Le  riunioni delle  commissioni  per  le aree  continentali  si
tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
  4.  Le commissioni  per le  aree continentali  hanno il  compito di
redigere annualmente  un rapporto sui processi  di integrazione delle
comunita'  italiane residenti  nelle aree  di loro  pertinenza, sullo
stato dei diritti delle stesse comunita' e sui contenziosi bilaterali
aperti tra  l'Italia ed  i Paesi dell'area  che hanno  riflessi sulla
situazione delle comunita' italiane ivi residenti".