Art. 10

  1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e
tenuto  l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo  8,  comma  2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta
della lista degli obiettori.
  2.  Presso  il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e'
istituita   la  Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile  quale
organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il
medesimo Ufficio.
  3.  La  Consulta  e'  formata da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati
operanti   a   livello   nazionale,  da  due  delegati  di  organismi
rappresentativi   di   enti   convenzionati   distribuiti   su   base
territoriale    nazionale,   da   quattro   delegati   di   organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale,
nonche'  da  due  rappresentanti  scelti  nelle Amministrazioni dello
Stato coinvolte.
  4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio
civile  sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c),
e),  i)  e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del
servizio e sul modello di convenzione tipo.
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, entro cinque mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, con proprio
decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della Consulta.