Art. 11.
  1.  Gli  enti  e le organizzazioni pubblici e privati che intendano
concorrere  all'attuazione  del  servizio civile mediante l'attivita'
degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con
l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile,  devono  possedere i
seguenti requisiti:
  a) assenza di scopo di lucro;
  b)  corrispondenza  tra le proprie finalita' istituzionali e quelle
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
  c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al
servizio civile;
  d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre anni.
  2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda
di  ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio
civile.  Nella  domanda  di  ammissione  alla convenzione essi devono
indicare  i  settori di intervento di propria competenza, le sedi e i
centri  operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei
medesimi  che  puo' essere impiegato e la loro distribuzione nei vari
luoghi di servizio.
  3.  Gli  enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre
indicare  la loro disponibilita' a fornire agli obiettori in servizio
civile vitto e alloggio nei casi in cui cio' sia dagli stessi enti ed
organizzazioni  ritenuto  necessario  per  la  qualita'  del servizio
civile   o   qualora  i  medesimi  enti  e  organizzazioni  intendano
utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio.
All'ente  o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli
obiettori  sono  rimborsate  le  spese  sostenute,  con  le modalita'
previste  dall'Ufficio  nazionale  per il servizio civile, sentita la
Consulta nazionale per il servizio civile.
  4.   In   nessun   caso   l'obiettore  puo'  essere  utilizzato  in
sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge
o  per  norme  statutarie  organiche dell'organismo presso cui presta
servizio civile.
  5.  Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione
di  un  preciso  progetto  di  impiego  in  rapporto  alle  finalita'
dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita' fisica
e morale del cittadino.
  6.   E'   condizione  per  la  stipulazione  della  convenzione  la
dimostrazione,  da  parte  dell'ente, della idoneita' organizzativa a
provvedere   all'addestramento   al   servizio  civile  previsto  dai
precedenti articoli.
  7.   L'Ufficio   nazionale   per  il  servizio  civile  accerta  la
sussistenza   dei   requisiti   dichiarati   dagli   enti   e   dalle
organizzazioni  che  hanno  inoltrato  la  domanda di ammissione alla
convenzione.
  8.  Sulle  controversie  aventi per oggetto le convenzioni previste
dal  presente  articolo, decide il tribunale amministrativo regionale
territorialmente  competente  con  riferimento  alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
  9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a
non   corrispondere   agli   obiettori   alcuna  somma  a  titolo  di
controvalore   e   simili,   pena  la  risoluzione  automatica  della
convenzione.