Art. 11. 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attivita' degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b); c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile; d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre anni. 2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che puo' essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio. 3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilita' a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui cio' sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualita' del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalita' previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile. 4. In nessun caso l'obiettore puo' essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile. 5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalita' dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita' fisica e morale del cittadino. 6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneita' organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli. 7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione. 9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.