Art. 12.
  1.   L'Ufficio   nazionale   per   il   servizio   civile  comunica
immediatamente  al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del
servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
  2.  I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in
congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.